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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37128/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che la condanna si fondava unicamente sulla natura contraffatta dei documenti in possesso dell'imputato e sulla presenza della sua fotografia, senza prova che egli avesse materialmente partecipato alla produzione delle falsità o fosse consapevole dell'alterazione; si lamentava pertanto carenza probatoria e il fatto che la sentenza di merito si basasse su mere supposizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure generiche e non idonee a superare il divieto di riesame del merito. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte d'appello, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Treviso: Monday Destiny era stato condannato per i reati di contraffazione di documento di viaggio per rifugiati (art. 497-bis c.p.), di contraffazione di carta d'identità (artt. 477 e 482 c.p.) e di contraffazione e utilizzo di permesso di soggiorno (art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La Corte ha sottolineato la forte valenza indiziaria della presenza della fotografia dell'imputato sui documenti contraffatti e del loro possesso da parte sua, e ha ritenuto non provate le asserzioni difensive di buona fede o di ignoranza delle regole per il rilascio dei documenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Restano fatti salvi gli effetti della condanna di merito (pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, confisca e distruzione dei materiali sequestrati).

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    La contraffazione del documento di viaggio per rifugiati integra il reato; la Corte territoriale ha considerato la contraffazione, unita alla presenza della fotografia e al possesso del documento, elemento di forte valenza indiziaria della responsabilità dell'imputato.

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    La contraffazione e la stamperia di carte di identità costituiscono reato; la Corte ha ritenuto comprovato il fatto dalla natura alterata dei documenti e dalla apposizione della fotografia dell'imputato.

  • art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La modifica/uso di permessi di soggiorno rientra nelle fattispecie sanzionate: l'utilizzo di un permesso contraffatto recante le generalità e la foto dell'imputato è stato valutato dalla Corte come elemento rilevante ai fini della colpevolezza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La denuncia di manifesta illogicità della motivazione è soggetta a un controllo limitato in Cassazione: il giudice di legittimità verifica la completezza, la coerenza logico-formale e la risposta alle deduzioni delle parti, ma non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame degli elementi di fatto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Consente la sintetica esposizione del motivo nei limiti necessari per la motivazione in cassazione; usato come riferimento procedurale per l'analisi delle censure.

Massime di principio

  • La mera presenza di documenti contraffatti non basta di per sé a escludere l'innocenza, ma se i documenti recano la fotografia e sono in possesso della persona, questi elementi assumono forte valenza indiziaria e possono giustificare la condanna se non efficacemente controbattuti.
  • Per contestare con successo una condanna fondata su prove documentali in Cassazione occorre dimostrare specifiche carenze logiche o omissioni decisive nella motivazione: critiche generiche o una diversa lettura del materiale probatorio sono di regola inammissibili.
  • Le affermazioni difensive di buona fede o di ignoranza rispetto alla contraffazione richiedono probative concrete (es. prova che i documenti siano stati consegnati da terzi senza il consenso o che la fotografia sia stata apposta da altro soggetto); mere asserzioni non sono sufficienti.
  • Il sindacato della Corte di legittimità è limitato al controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale; non può riesaminare i fatti né sostituirsi alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In sede di cassazione, per ottenere l'ammissione del ricorso basato su vizio di motivazione è necessario indicare punti concreti del provvedimento che mostrino lacune logiche, contraddizioni o omissioni rilevanti e decisive ai fini della decisione.

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