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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9227/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 09/11/2020 del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato il reclamo contro il precedente diniego (21/07/2020) della liberazione anticipata per il periodo 30/06/2011 - 30/12/2014. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 54 legge 26/07/1975 n. 354 (Ord. pen.) e 27 Cost. e carenza motivazionale, sostenendo che l'ordinanza non aveva tenuto conto dell'assoluzione intervenuta per il reato di cui all'art. 512-bis c.p., aveva illegittimamente valorizzato materiale probatorio già ritenuto inutilizzabile nel processo penale, e aveva attribuito rilievo ostativo a un procedimento per diffamazione ancora pendente e a sentenze di usura non definitive senza valutare correttamente la partecipazione del condannato al percorso rieducativo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile il principio di preclusione processuale: i provvedimenti definitivi che hanno già valutato lo stesso periodo impediscono, in linea di massima, il riesame. L'eccezione (rievaluazione possibile) sussiste solo se il primo diniego si fondava esclusivamente sulla pendenza di un procedimento poi definitivamente assolutorio per insussistenza del fatto. Nel caso di Potenza, benché l'assoluzione per art. 512-bis costituisca una novità, non è stata accompagnata da altri elementi decisivi tali da superare la preclusione, perché permanevano (i) un procedimento per diffamazione ancora pendente, già ritenuto ostativo nel precedente provvedimento, e (ii) una condanna non definitiva per reati di usura i cui effetti hanno interessato il periodo oggetto di valutazione. Pertanto i giudici hanno ritenuto legittima la valutazione negativa e hanno confermato il rigetto della liberazione anticipata.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), art. 54

    Regola la valutazione della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione: il giudice di sorveglianza può valutare anche condotte non penalmente rilevanti ai fini trattamentali, ma è vincolato dall'accertamento di insussistenza o mancata commissione del fatto se tale accertamento è intervenuto in senso liberatorio.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di individuale responsabilità penale e al rispetto della funzione rieducativa della pena; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione costituzionale dalle valutazioni del giudice di sorveglianza.

  • codice penale, art. 512-bis

    Norma sostanziale riferita al delitto per il quale il ricorrente è stato assolto; la Corte ha osservato che l'assoluzione per insussistenza del fatto è elemento di novità rilevante ma non automaticamente preclude al giudice di sorveglianza di valutare le condotte ai fini del trattamento, sempre nei limiti imposti dall'accertamento penale.

  • codice penale, art. 644

    Reato di usura: la presenza di una sentenza di condanna, sebbene non definitiva, e gli effetti temporali della condotta possono ritenersi ostativi alla concessione del beneficio per il periodo valutato.

  • codice di procedura penale, art. 666 comma 2

    Dispositivo che impedisce l'ammissione di nuova istanza fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto di una precedente, già rigettata o inammissibile; principio di preclusione processuale applicato anche in materia di liberazione anticipata.

  • codice di procedura penale, art. 678 (richiamo dell'art. 666)

    Richiama l'art. 666 c.p.p. e conferma che le decisioni in materia di misure alternative o benefici premiali operano ai sensi della preclusione processuale/giudicato esecutivo.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Invocato nel ricorso (vietata violazione del contraddittorio/procedura), ma la Corte non ha ritenuto la censura fondata né rilevante ai fini del risultato.

Massime di principio

  • Le decisioni definitive del tribunale di sorveglianza sullo stesso periodo precludono in linea di massima il riesame: la preclusione processuale impedisce di riproporre le medesime argomentazioni già valutate.
  • Eccezione alla preclusione: se il precedente diniego del beneficio era basato esclusivamente sulla pendenza di un procedimento penale e tale procedimento si conclude con assoluzione per insussistenza del fatto, la rinnovata istanza può legittimamente essere riesaminata.
  • L'assoluzione penale per insussistenza del fatto costituisce una novità rilevante, ma il giudice di sorveglianza può comunque valutare il complesso delle condotte ai fini trattamentali, purché la valutazione rispetti il limite dell'accertamento penale liberatorio e sia adeguatamente motivata.
  • La mera impugnazione formale della motivazione non è sufficiente: il ricorrente deve dimostrare che la novità (es. assoluzione) elimina l'unico motivo decisivo del precedente diniego o apporta elementi nuovi e decisivi.
  • Procedimenti ancora pendenti o condanne non definitive riferibili al periodo di interesse possono continuare a costituire ostacolo alla concessione del beneficio; per superare tale ostacolo occorre una pronuncia definitiva che operi a favore del detenuto.
  • In sede di impugnazione in cassazione non è possibile chiedere la riconsiderazione di questioni già definitivamente decise se non sussiste una concreta novità processuale o fattuale che incida sul presupposto ostativo.

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