Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9224/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della rideterminazione delle pene accessorie (inabilitazione e incapacità a esercitare uffici direttivi) fissate in cinque anni: si denunciava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per mancata valutazione individualizzata secondo i principi evocati dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite; si censurava inoltre l'uso dei precedenti penali (vetusti e riabilitati) come unico criterio e l'assenza di congrua comparazione con la pena principale. Ulteriore motivo: presunta violazione delle norme processuali (artt. 525 e 544 c.p.p.) per redazione mista della sentenza con inserto manoscritto della misura, ritenuta indice di inversione del procedimento deliberativo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo insufficiente la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato solo i precedenti penali senza analizzarli circostanziatamente né valutare l'effetto special-preventivo della sanzione accessoria rispetto alla posizione effettiva dell'imputato (concorrente estraneo, non imprenditore). La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio conforme ai principi di diritto indicati. Il secondo motivo (presunta inversione del procedimento per redazione mista) è stato ritenuto manifestamente infondato. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • Costituzione / Corte Costituzionale, sent. n. 222/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma finale dell'art. 216 R.d. n.267 nella parte che fissava automaticamente la durata "dieci anni" per le pene accessorie, imponendo che la durata sia determinata fino a dieci anni con valutazione caso per caso.

  • R.d. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 216

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione..." (testo dichiarato incostituzionale) e la formulazione corretta "...importa l'inabilitazione... fino a dieci anni"

    La norma non può più essere interpretata come automatica nell'iterazione temporale; la durata delle pene accessorie deve essere determinata concretamente dal giudice entro il limite massimo, con motivazione individualizzata.

  • Sezioni Unite della Cassazione, Sez. U, n. 2891 del 28/02/2019 (Suraci)

    Principio nomofilattico: la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p., non automaticamente in rapporto alla pena principale; occorre motivazione che espliciti la valutazione del disvalore del fatto e della personalità del responsabile.

  • Codice penale, art. 133

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze, gravità, personalità del reo, esigenza di prevenzione, etc.); va esplicitamente richiamato e applicato per la determinazione delle pene accessorie.

  • Codice penale, art. 37

    Prevede, in via generale, che la pena accessoria temporanea possa avere durata uguale a quella della pena principale; le Sezioni Unite tuttavia escludono l'automatismo e richiedono valutazione indipendente delle pene accessorie.

  • Codice di procedura penale, artt. 525 e 544

    Richiamati dalla difesa per contestare la regolarità formale della sentenza (redazione mista manoscritta/dattiloscritta); la Cassazione ha ritenuto che la mera presenza di parti manoscritte non dimostri l'inversione del processo deliberativo e il motivo è manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale e le Sezioni Unite, le pene accessorie con limite massimo devono essere determinate caso per caso dal giudice con motivazione specifica richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; non è ammesso l'automatismo rispetto alla pena principale.
  • Il giudice non può limitarsi al richiamo generico a precedenti penali: deve motivare la rilevanza temporale, la natura e l'efficacia dei precedenti (es. vetustà, riabilitazione) rispetto all'obiettivo special-preventivo della pena accessoria.
  • Se il soggetto non riveste la qualifica tipica cui mira la pena accessoria (es. non è imprenditore o è soltanto concorrente estraneo), il giudice deve valutare e motivare puntualmente l'utilità pratica e la proporzionalità della sanzione accessoria rispetto alla sua funzione dissuasiva e restrittiva dei diritti (lavoro, iniziativa economica).
  • Le impugnazioni che contestano la motivazione delle pene accessorie hanno buone possibilità di accoglimento se dimostrano mancanza di valutazione individualizzata o motivazione puramente formale; va chiesto il rinvio per nuovo giudizio con indicazioni precise sui criteri mancanti.
  • Le censure formali sulla redazione (manoscritto vs. dattiloscritto) richiedono elementi concreti che provino l'inversione del procedimento deliberativo; la sola presenza di annotazioni manoscritte non è sufficiente a veder dichiarata la nullità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.