Cassazione Penale, Sentenza n. 9219/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione volta a censurare la dosimetria della pena per errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e per illogicità della motivazione. La difesa sosteneva che, avendo l'imputato ammesso i fatti e collaborato (contributo al rinvenimento del cadavere), le circostanze attenuanti generiche dovessero essere valutate in regime di prevalenza e non di equivalenza rispetto alle aggravanti, con conseguente riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito (GIP e Corte d'Assise d'Appello) avessero motivato adeguatamente la scelta di valutare le attenuanti in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, tenendo conto della tardività delle ammissioni, della rilevanza temporale del recupero del cadavere (dopo otto anni), dei precedenti e della gravità del reato e delle modalità esecutive. Ha confermato la sanzione già determinata (pena finale di 20 anni di reclusione dopo applicazione di aumenti, moderazione ex art. 78 c.p. e diminuzione per il rito abbreviato) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha valutato che la loro applicazione e il rapporto con le aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e siano corrette se adeguatamente motivate.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato i criteri (gravità del reato, personalità del reo, ecc.) nella commisurazione della pena.
artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 575, 577 primo comma n. 3, 416-bis.1 primo comma, 411 c.p.
Norme del codice penale relative alla fattispecie contestata (concorso, omicidio, aggravanti di metodo/fine camorristico, distruzione del cadavere, ecc.). La Corte ha confermato la responsabilità e l'applicabilità delle aggravanti ritenute dai giudici di merito.
art. 61 n. 2, art. 81 c.p.
Riferimenti normativi alle circostanze aggravanti e al concorso di norme; la loro esistenza e valore sono stati valutati dal giudice di merito nella determinazione della pena.
legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7
Normativa citata in relazione agli aumenti per il possesso e porto di arma: la Corte ha condiviso la quantificazione degli aumenti per tali reati accessori.
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore per l'accumulazione delle pene; il giudice ha fatto uso legittimo della moderazione per ridurre la pena complessiva, conformemente alla giurisprudenza richiamata.
art. 442 cod. proc. pen.
Riduzione di pena prevista per il rito abbreviato: applicata dalla Corte come diminuente al termine della commisurazione.
art. 23 d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. in L. 18/12/2020 n. 176) e successive proroghe
Previsione che ha consentito al Procuratore generale di depositare requisitoria scritta ai fini del procedimento di legittimità; qui usata per chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione: da essa la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti e la conseguente dosimetria della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se manca motivazione o vi è contraddittorietà manifesta o arbitrarietà.
- La collaborazione postuma o le ammissioni tardive hanno un peso valutabile ma non sospendono automaticamente la prevalenza delle attenuanti: la tempestività, la concretezza del contributo (es. quando avvenuto) e la gravità del reato incidono sulla valutazione riduttiva.
- La presenza di precedenti penali e la capacità a delinquere sono elementi rilevanti che possono giustificare una minore incidenza delle attenuanti nella determinazione della pena.
- Le maggiorazioni accessorie (es. aggravanti di tipo mafioso, possesso arma, soppressione di cadavere) e la continuazione possono essere cumulativamente valutate e poi mitigate con il criterio moderatore (art. 78 c.p.) e con le diminuzioni previste per il rito (art. 442 c.p.).
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a criticare la valutazione discrezionale dei fatti e della motivazione senza dimostrare illogicità o violazioni di legge sostanziali rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare sanzioni per il ricorrente.
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