Cassazione Penale, Sentenza n. 9222/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la rideterminazione delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità a ricoprire uffici direttivi) disposta dalla Corte d'appello di Milano in sede di rinvio per reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale commessi quale amministratore/liquidatore della B&B Domus Milano s.r.l. La Corte territoriale aveva fissato la durata delle pene accessorie in anni quattro, valutando la media gravità oggettiva dei fatti (sottrazione delle scritture contabili e distrazione di due motocicli), l'unico precedente per appropriazione indebita e l'essersi l'imputato reso irreperibile. Il ricorrente deduce difetto e contraddittorietà della motivazione: la Corte si sarebbe limitata a richiamare l'art. 133 c.p. senza spiegare il concreto utilizzo dei criteri, avrebbe quantificato le pene accessorie in misura doppia rispetto alla pena principale senza adeguata motivazione, contesta che le scritture fossero state sottratte (erano state sequestrate) e nega di essersi reso irreperibile; inoltre lamenta incoerenza tra il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 r.d. 16/3/1942, n.267 e la durata delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia adeguatamente motivato la rideterminazione delle pene accessorie indicando i criteri rilevanti (gravità oggettiva, precedente e condotta di irreperibilità) e che il giudizio di 'media gravità' sia supportato dalla descrizione delle condotte ormai irrevocabilmente accertate. Ha inoltre escluso la presunta contraddittorietà tra il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 I.f. e la valutazione complessiva di gravità: la misura dell'attenuante sul valore della distrazione non annulla altri profili di gravità. È richiamato il principio di giurisprudenza (Sez. III, n. 38251/2016) secondo cui, quando la pena è sotto la misura media edittale, non è necessaria una motivazione analitica se il parametro valutativo è desumibile dal testo nel suo insieme. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio normativo per la commisurazione della pena: la Corte d'appello ha usato gli indici previsti dall'art. 133 c.p. (gravità del fatto, colpevolezza, precedenti, personalità dell'imputato) per determinare la durata delle pene accessorie; la Cassazione ha ritenuto sufficiente la motivazione se i parametri sono desumibili dalla sentenza nel suo complesso.
art. 219 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (ultimo comma)
L'attenuante prevista è stata riconosciuta dalla Corte territoriale e posta a prevalere sulle aggravanti nella determinazione della pena principale; la Cassazione ha osservato che il riconoscimento dell'attenuante con riferimento all'entità della distrazione non è in contraddizione con la valutazione di una media gravità complessiva dei fatti.
Cass. pen., Sez. III, n. 38251 del 15/6/2016, Rv. 267949
Principio giurisprudenziale richiamato: quando la pena è fissata al di sotto della misura media edittale non è necessaria una motivazione analitica se i criteri di valutazione sono desumibili dall'argomentazione complessiva della sentenza.
Massime di principio
- La determinazione delle pene accessorie deve essere motivata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., ma non è necessario un calcolo analitico se i parametri sono ricavabili dalla motivazione complessiva.
- Il riconoscimento di un'attenuante che porta la pena principale al minimo non impedisce al giudice di valutare complessivamente la gravità dell'illecito e, se giustificato, applicare pene accessorie non proporzionalmente ridotte.
- Fatti e statuizioni definitivi già accertati nelle sentenze non possono essere riesaminati in sede di determinazione della pena nel giudizio di rinvio; il giudice del rinvio tiene conto degli elementi già irrevocabilmente accertati.
- Condotte quali la sottrazione di scritture contabili o l'essersi reso irreperibile possono essere valutate come elementi di pericolosità sociale e incidere sull'ampiezza delle pene accessorie.
- In situazioni analoghe, il difensore deve contestare specificamente la valutazione dei singoli indici di commisurazione (es. errata quantificazione del danno, inesistenza del precedente, prova dell'irreperibilità) e non solo invocare genericamente il difetto di motivazione.
- La giurisprudenza ammette una motivazione 'sintetica' purché l'iter logico-giustificativo sia ricostruibile dalla lettura complessiva della sentenza.
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