Cassazione Penale, Sentenza n. 9221/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava il difetto di motivazione della Corte d'appello nella determinazione della durata delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa e incapacità a ricoprire uffici direttivi) disposte per il reato di bancarotta. Si rilevava che la Corte aveva limitato l'analisi alla gravità del dissesto e ai precedenti penali, senza esaminare elementi favorevoli al condannato (comportamento tenuto davanti al curatore fallimentare, confessione spontanea, collaborazione) e senza valutare adeguatamente la funzione rieducativa della pena, nonché senza motivare specificamente in base ai criteri soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte d'appello in ordine alla durata delle pene accessorie. Ha richiamato il principio per cui, quando le pene accessorie sono determinate in misura superiore alla media edittale, è necessaria una motivazione specifica sui criteri degli artt. 132 e 133 c.p., con attenzione alla funzione rieducativa, preventiva e retributiva, e alla eventuale divergenza tra pena principale e pene accessorie. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alle pene accessorie e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per l'intervento del Sostituto Procuratore (Pubblico Ministero) nel procedimento; utilizzata come riferimento processuale per la partecipazione dell'accusa alla fase di legittimità.
art. 133 cod. pen.
Richiamato quale criterio obbligatorio per la determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte ha rilevato che la motivazione deve esplicitare come sono stati valutati i criteri soggettivi e oggettivi (circostanze, personalità dell'agente, precedenti, gravità del fatto) ai fini della quantificazione delle pene, in particolare quando le pene accessorie superano la media edittale.
art. 132 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 133: indica le finalità della determinazione della pena (rieducativa, preventiva e retributiva) che il giudice deve tenere presenti e motivare quando fissa la durata delle pene principali e accessorie.
art. 223, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (disp. fall.)
Norma del codice delle leggi fallimentari che disciplina l'irrogazione delle pene accessorie per i reati fallimentari; la Cassazione ha annullato la statuizione limitatamente alle pene accessorie previste da tale articolo perché la motivazione non è risultata adeguata.
Massime di principio
- Quando il giudice determina pene accessorie per reati fallimentari in misura superiore alla media edittale, deve fornire motivazione specifica e puntuale sui criteri indicati dagli artt. 132 e 133 c.p., esplicitando la valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi.
- Il giudice deve considerare e motivare anche gli elementi favorevoli all'imputato (comportamento successivo alla condotta, collaborazione con organi fallimentari, confessione spontanea, attività riparativa) in quanto rilevanti per la funzione rieducativa della pena.
- Occorre evitare discrepanze ingiustificate tra la pena principale (es. fissata al minimo) e pene accessorie fissate al massimo; tale divaricazione richiede una motivazione rafforzata in ordine alla specifica pericolosità o all'esigenza di prevenzione interdittiva.
- I precedenti penali vanno valutati nel loro concreto contenuto e nell'effettiva incidenza sulla personalità del reo; la mera menzione non sostituisce un'analisi motivata del loro rilievo ai fini della durata delle pene accessorie.
- In appello, la rideterminazione delle pene accessorie deve essere compiuta in concreto e parametrata alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse, oltre che a quella rieducativa e retributiva.
- Se la motivazione è carente su questi punti, la cassazione può annullare soltanto la parte relativa alle pene accessorie e disporre il rinvio per un nuovo giudizio circostanziato.
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