Cassazione Penale, Sentenza n. 9220/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della determinazione della durata delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi) ritenute eccessive e prive di motivazione specifica. Si lamentava che la Corte d'appello aveva dato rilievo soltanto alla gravità del dissesto e alla somma distratta, trascurando elementi attenuanti e di individualizzazione quali l'iniziativa risarcitoria dell'imputato, il contributo alla ricostruzione dei fatti offerto ai curatori fallimentari e al Tribunale, e non avendo differenziato il trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato nonostante la diversa entità della pena principale
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle pene accessorie, ritenendo che la Corte d'appello avesse fissato la loro durata in misura superiore alla metà della previsione edittale senza adeguata motivazione conforme ai criteri di legge (artt. 132 e 133 cod. pen.) e alla funzione preventiva/interdittiva delle misure accessorie. Ha sottolineato l'omessa considerazione di elementi rilevanti (iniziative risarcitorie, contributo alla ricostruzione dei fatti, comportamento successivo) e l'assenza di individualizzazione rispetto al coimputato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 3
Norma che prevede le pene accessorie applicabili nei reati fallimentari (inabilitazione e interdizione). La Cassazione ha annullato la determinazione della durata delle pene accessorie disposta dalla Corte d'appello, ritenendo necessaria una nuova determinazione motivata.
Codice penale, art. 132
Criteri generali per la determinazione della pena (compendio delle circostanze, funzione rieducativa, retributiva e preventiva). La Corte ha richiamato la necessità di parametrizzare la durata delle pene accessorie a tali criteri.
Codice penale, art. 133
Criteri per la quantificazione della pena (circostanze, personalità del reo, grado di colpa, finalità della pena). La Cassazione ha richiamato l'obbligo di specifica motivazione quando le pene accessorie siano fissate in misura superiore alla media edittale, valutando criteri soggettivi e oggettivi.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, nn. 1947/2020; 12052/2021; 36256/2020)
Orientamenti secondo i quali, nei reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto con specifica e adeguata motivazione, considerandone la funzione preventiva e interdittiva e valutando elementi come la capacità a delinquere e il comportamento post-fatto.
Massime di principio
- Se il giudice determina pene accessorie in misura superiore alla metà della previsione edittale, è necessaria una motivazione specifica e puntuale che richami i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Nella determinazione delle pene accessorie per reati fallimentari il giudice deve valutare non solo la gravità dell'illecito e l'entità del dissesto ma anche la funzione specialpreventiva e interdittiva delle misure accessorie.
- Devono essere considerati e motivati elementi attenuanti o di contenimento (iniziative risarcitorie, collaborazione con i curatori e con l'autorità giudiziaria, comportamento processuale successivo), i quali possono incidere sulla misura delle pene accessorie.
- Il trattamento sanzionatorio deve essere individualizzato: non è sufficiente applicare la stessa misura accessoria a coimputati con posizioni personali e misure della pena principale diverse senza adeguata motivazione.
- In caso di carente motivazione sulla durata delle pene accessorie, la cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alle pene accessorie e rinviare per un nuovo giudizio sul punto.
Testo integrale
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