Cassazione Penale, Sentenza n. 9223/2022 del 18/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della durata delle pene accessorie (inabilitazione all'esercizio di impresa e incapacità a ricoprire uffici direttivi) dopo condanna per bancarotta fraudolenta documentale per omissione sistematica delle scritture contabili relative agli esercizi 2006-2009. Il ricorrente deduceva vizio di violazione di legge e difetto di motivazione: la pena accessoria sarebbe sproporzionata perché l'omissione sarebbe stata colposa e legata alla sostanziale inattività della societa' dal 2006, non dolosa, e il passivo sarebbe composto prevalentemente dallErario, non da fornitori o dipendenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la rideterminazione delle pene accessorie a cinque anni, ritenendo congrua la scelta di collocare la durata nella misura media edittale e motivata la valutazione richiamando la sistematicita' dellomissione contabile per quattro anni, la particolare gravita' dei fatti, limporto del passivo fallimentare pari a euro 701.705,00 e un precedente penale per fatti analoghi del 2006. Ha inoltre ritenuto che le censure sulla ricostruzione fattuale investivano profili non annullati della sentenza di condanna e pertanto vincolanti per il giudice del rinvio ai sensi dellart. 624 c.p.p. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624 cod. proc. pen.
secondo il disposto dell'art. 624 cod. proc. pen., autorità di cosa giudicata
Le parti del giudicato non annullate acquisiscono autorità di cosa giudicata e non possono essere rimesse in discussione in sede di impugnazione; le deduzioni che mirano a rimettere in discussione fatti non cancellati dallannullamento sono inammissibili.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
intervento del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che consente lintervento del Pubblico Ministero nel procedimento, come verificato nella fase di causa alla Corte di Cassazione.
Giurisprudenza di riferimento Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rv. 267949
in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione ... se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo
Principio richiamato per ritenere sufficiente la motivazione della corte nellambito della determinazione della pena, purché il criterio valutativo emerga dal contesto argomentativo complessivo.
Massime di principio
- Le determinazioni sulle pene accessorie in sede di rinvio sono lasciate a ampia discrezionalità del giudice, che deve motivare in rapporto alla gravità della condotta, recidiva e danno economico; la scelta della misura media edittale è legittima se adeguatamente fondata.
- I fatti accertati e non annullati dalla Corte costituiscono autorità di cosa giudicata e non possono essere rinnovamente discussi in Cassazione; il ricorrente deve invece dimostrare vizi di diritto o di motivazione efficaci.
- Lomissione sistematica delle scritture contabili per anni è valutata come elemento aggravante nella bancarotta fraudolenta documentale perché impedisce la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, aumentando la responsabilità dellamministratore.
- Per contestare la qualificazione dolosa versus colposa dellomissione contabile il ricorrente deve fornire elementi idonei a dimostrare linsussistenza della sistematicità o della consapevolezza; mere argomentazioni difensive non sono sufficienti se contrastano con fatti già definiti.
- La motivazione della quantificazione della pena può essere sintetica se il parametro valutativo è desumibile dallinsieme argomentativo; tuttavia, se il giudice scosta in maniera significativa dalla media edittale è richiesta motivazione piu' dettagliata.
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