Cassazione Penale, Sentenza n. 26609/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già giudicato in primo grado e poi in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Corte di cassazione. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 7 luglio 2021, aveva riqualificato la contestazione da partecipazione ex art. 416-bis c.p. in concorso ex artt. 110 e 416-bis c.p., escluso l’aggravante del sesto comma dell’art. 416-bis c.p. e rideterminato la pena in anni dieci e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa, confermando il resto della decisione. Il difensore ha ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 627 e 628 c.p.p. sulla ritenuta sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa: si sostiene che il giudice di rinvio non si sia confrontato con i punti critici già evidenziati dalla sentenza rescindente, che aveva escluso la prova di una stabile partecipazione all’associazione, ritenendo episodiche le condotte valorizzate e non provati né uno specifico ruolo nell’organizzazione né il contributo causale richiesto per il concorso esterno; in particolare, si contesta la mancata verifica dell’interesse della cosca nelle attività richiamate, della confluenza di utilità nella cassa comune, delle modalità del preteso messaggio al latitante e del coefficiente soggettivo richiesto. Con il secondo motivo si deduceva la mancanza assoluta di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in specie sulla recidiva e sulla negazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno sono figure ontologicamente distinte e alternative, sicché il giudice di rinvio non può limitarsi a desumere il concorso esterno dalla sola esclusione della partecipazione. Nel caso concreto, la motivazione della Corte di appello è stata giudicata insufficiente perché non ha individuato con puntualità gli elementi costitutivi del concorso esterno, né ha dimostrato in modo adeguato la consapevolezza e volontarietà dell’apporto, né la sua concreta ed effettiva incidenza causale sul rafforzamento dell’associazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Norme richiamate
È richiamato per distinguere la partecipazione all’associazione mafiosa dal concorso esterno; la partecipazione richiede stabile inserimento e messa a disposizione del sodalizio.
È richiamato come base della contestazione di concorso nel reato associativo.
È richiamato con riferimento ai limiti e ai poteri del giudice di rinvio dopo l’annullamento.
È richiamato nei motivi di ricorso e nel sindacato sulla decisione del giudice di rinvio.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
È richiamato per la sintesi dei motivi nei limiti strettamente necessari.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice conserva ampia autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione della prova, ma deve rispettare il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente e non può reiterare i vizi già censurati.
- La partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno sono figure alternative e non fungibili: l’esclusione della partecipazione non implica automaticamente la sussistenza del concorso esterno.
- Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa non basta una mera contiguità ambientale o disponibilità verso il sodalizio; occorre un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, causalmente efficiente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione.
- L’accertamento del contributo del concorrente esterno richiede una verifica ex post dell’effettiva incidenza causale dell’apporto sulla vita operativa dell’organizzazione criminale, con elevata credibilità razionale dell’ipotesi accusatoria.
- L’elemento soggettivo del concorso esterno in associazione mafiosa richiede la consapevolezza del sodalizio, dei suoi metodi e fini, nonché della rilevanza causale della propria condotta; non è sufficiente il mero dolo eventuale.
- Quando la riqualificazione dipende dal passaggio da partecipazione a concorso esterno, la motivazione deve dar conto in modo puntuale degli elementi costitutivi della nuova fattispecie, non potendo fondarsi su un mero ragionamento residuale.
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