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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23069/2026 del 11/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto integrato per la realizzazione di opere idrosanitarie. La società appaltatrice, anche quale mandataria di ATI, ha chiesto il pagamento di oltre 4,1 milioni di euro per maggiori compensi derivanti da dieci riserve iscritte in contabilità. La società committente si è difesa eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva dell'appaltatrice, sostenendo che, dopo l'aggiudicazione, le imprese riunite avevano costituito una società consortile incaricata dell'esecuzione e che quindi la titolarità delle pretese spettasse a tale diverso soggetto; ha inoltre dedotto la decadenza dalle pretese per mancato rispetto delle regole sulle riserve e dei termini decadenziali, contestando anche la validità e l'utilizzabilità della CTU e la liquidazione di rivalutazione, interessi e spese. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 96 d.P.R. 554/1999, per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile il motivo di appello sulla legittimazione attiva; 2) violazione degli artt. 1363, 1366 e 165 d.P.R. 554/1999, degli artt. 31, 32 e 33 d.m. 145/2000 e dell'art. 112 c.p.c., per la ritenuta inammissibilità/infondatezza della censura sulla decadenza da riserve; 3) violazione dell'art. 195, comma 3, c.p.c. e degli artt. 112, 116 e 101 c.p.c., per vizi della consulenza tecnica d'ufficio; 4) violazione degli artt. 1224 e 1282 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre all'art. 112 c.p.c., per la riconosciuta rivalutazione monetaria e gli interessi sulle somme liquidate e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero formulati in modo generico o promiscuo, spesso mescolando censure eterogenee di violazione di legge, omesso esame e omessa pronuncia, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Sul primo motivo ha evidenziato che la Corte territoriale aveva comunque affrontato nel merito la legittimazione attiva, richiamando l'art. 96 d.P.R. 554/1999 e il principio per cui la società consortile costituita dalle imprese riunite non subentra nella titolarità del contratto di appalto. Sul secondo ha rilevato la mescolanza di norme e profili di censura e l'esistenza di un giudicato interno sull'applicabilità dell'art. 4 del capitolato speciale, base della esclusione della decadenza. Sul terzo ha osservato che la ricorrente non aveva indicato con precisione eccezioni e tempi delle contestazioni sulla CTU e mirava sostanzialmente a una rivalutazione del merito tecnico, inammissibile in cassazione. Sul quarto ha ritenuto inammissibile il motivo misto su rivalutazione, interessi e spese, perché chiedeva una nuova qualificazione delle poste e una diversa valutazione di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; la censura in cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio della declaratoria di inammissibilità del gravame.

  • art. 96 d.P.R. n. 554 del 1999

    La costituzione di una società consortile da parte delle imprese riunite dopo l'aggiudicazione non modifica il rapporto contrattuale con la stazione appaltante e non trasferisce la titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche.

  • art. 165 d.P.R. n. 554 del 1999

    Richiamato dalla ricorrente quale base della disciplina delle riserve e dei termini decadenziali; la censura è stata ritenuta inammissibile per formulazione generica e promiscua.

  • artt. 31, 32 e 33 d.m. n. 145 del 2000

    Richiamati quale disciplina delle riserve e della decadenza; la Corte ha reputato il motivo inammissibile perché non si confrontava con la motivazione e con il giudicato interno rilevato in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non è ammissibile se il motivo non individua con precisione le questioni devolute e si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 195, comma 3, c.p.c.

    La doglianza sulla CTU è stata dichiarata inammissibile perché non specificava tempestività e contenuto delle contestazioni e tendeva a ottenere una rivisitazione del merito tecnico.

  • artt. 116 e 101 c.p.c.

    Richiamati in relazione al contraddittorio e alla valutazione della CTU, ma la censura è stata ritenuta generica e volta a contestare il merito.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per contestare la rivalutazione e gli interessi; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di diversa qualificazione delle somme e del relativo regime accessorio.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato per sostenere che sulle somme dovessero spettare solo interessi legali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché implicava una nuova qualificazione di merito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese è stata confermata; la censura sulla compensazione è stata reputata meramente fattuale e non scrutinabile in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo promiscuo, cumulando violazioni di legge, omesso esame e omessa pronuncia senza chiarire la specifica regula iuris asseritamente violata.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito non è sufficiente.
  • Nel rapporto di appalto pubblico, la costituzione di una società consortile tra imprese riunite per l'esecuzione dei lavori non comporta, di per sé, il trasferimento della titolarità del contratto di appalto o delle azioni verso la stazione appaltante.
  • Le doglianze sulla disciplina delle riserve e sui termini decadenziali devono indicare con precisione il testo applicabile, il concreto errore interpretativo e il punto della decisione censurato; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La contestazione della consulenza tecnica d'ufficio in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito tecnico, dovendo invece evidenziare specifici vizi processuali o violazioni di regole procedurali tempestivamente dedotti.
  • La qualificazione delle somme riconosciute in appalto come debiti di valuta o di valore non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una generica richiesta di nuova ricostruzione del merito.
  • Le censure sulla liquidazione delle spese processuali sono scrutinabili solo nei limiti della violazione di legge o di un vizio motivazionale ammissibile, non quando richiedano una diversa ponderazione del merito sulle reciproche soccombenze.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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