Cassazione Penale, Ordinanza n. 35266/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che l'aveva ritenuta responsabile di appropriazione indebita in relazione a somme di denaro tratte da un conto corrente cointestato. In cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 1854 e 1298 c.c., sostenendo che la disciplina civilistica del conto cointestato escluderebbe la configurabilità del reato; dall'altro, il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'asserito consenso della persona offesa all'utilizzo delle somme. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi riproponevano pedissequamente censure già svolte in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla decisione impugnata, e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi non specifici e soltanto apparenti, perché meramente reiterativi delle doglianze di appello; ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era logica e giuridicamente corretta, avendo valorizzato la prova delle condotte appropriative, le ammissioni della stessa imputata sulla titolarità delle somme in capo all'ex coniuge e la condotta anomala successiva alla lite definitiva, elementi ritenuti idonei a integrare il dolo. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per sostenere effetti del conto corrente cointestato; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva, ritenendo comunque rilevante la ricostruzione fattuale della disponibilità indebita delle somme.
Richiamato dalla difesa per contestare la qualificazione delle somme su conto cointestato; la Corte lo considera inidoneo a scalfire la motivazione di merito sulla prova dell'appropriazione.
Norma incriminatrice oggetto del giudizio; la Corte conferma implicitamente la sussistenza del reato sulla base della prova delle condotte appropriative e del dolo.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste per il ricorrente, incluse le spese e la somma alla Cassa delle ammende.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: è preclusa una nuova valutazione del fatto e della prova secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione deve riguardare reali carenze logiche o giuridiche della sentenza impugnata; non basta opporre una diversa lettura degli elementi probatori.
- Ai fini della configurabilità dell'appropriazione indebita, il giudice di merito può valorizzare anche le ammissioni dell'imputato sulla titolarità altrui delle somme e la condotta successiva ai fatti per desumere l'elemento soggettivo del reato.
Come è indicizzato
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