Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un condomino, di una delibera assembleare del 25 marzo 2002 che aveva disposto opere di sistemazione del tratto di strada antistante il fabbricato condominiale. L’attore sosteneva che quel tratto non appartenesse al condominio ma al Comune di Palermo e chiedeva quindi la nullità o l’annullamento della delibera e l’accertamento della non condominialità dell’area. Nel giudizio venivano chiamati in causa tutti i condomini e il Comune, che rivendicava la natura demaniale dell’area; alcuni condomini proponevano domanda riconvenzionale di usucapione in favore del condominio. La Corte d’appello accoglieva l’appello di un condomino e dichiarava l’usucapione dell’area in capo al condominio. In Cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla domanda riconvenzionale, assumendo che l’usucapione non potesse estendersi automaticamente al Comune, chiamato in causa dall’attore; 2) violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., sostenendo che il ricorrente principale non fosse legittimato passivo rispetto a una domanda di usucapione che avrebbe dovuto essere rivolta al proprietario dell’area; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché i condomini non avrebbero potuto proporre usucapione in favore del condominio o pro quota; 4) violazione delle norme sui beni demaniali e delle presunzioni di demanialità, contestando l’esclusione della natura pubblica dell’area; 5) violazione dell’art. 1158 c.c., assumendo che non fosse stato accertato validamente il possesso utile ad usucapire e che la Corte d’appello avesse errato nel qualificare come privato il bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che nel giudizio introdotto dall’impugnazione della delibera condominiale vi era un unico rapporto controverso, che la domanda riconvenzionale di usucapione era speculare rispetto alla domanda del Comune di accertamento della proprietà/demanialità e che, nel contraddittorio instaurato anche con chiamata iussu iudicis, l’estensione della riconvenzionale al terzo chiamato era corretta. Ha inoltre riconosciuto la legittimazione dei singoli condomini ad agire e resistere nelle controversie sui diritti reali relativi alle parti comuni o a beni asseritamente comuni, nonché la legittimazione passiva del condomino che aveva contestato la titolarità dell’area. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a una rivalutazione del merito circa la natura pubblica o privata del suolo e la presunzione di demanialità. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva già accertato la natura privata dell’area e che la doglianza sull’usucapione mirava solo a una nuova valutazione fattuale. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente sul contraddittorio e sulla proponibilità della domanda riconvenzionale
richiamato per contestare la legittimazione passiva del ricorrente principale rispetto alla domanda di usucapione
richiamato per sostenere la violazione del contraddittorio
la chiamata del terzo iussu iudicis estende il contraddittorio e consente che la domanda riconvenzionale speculare si estenda al terzo chiamato
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato nel motivo di ricorso sul contraddittorio e sui limiti soggettivi della domanda
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità perché la Corte d’appello aveva espressamente motivato e deciso sul punto
applicato per ritenere integrato l’acquisto per usucapione mediante possesso ultraventennale, pubblico, continuo e ininterrotto
richiamato nel ricorso incidentale; la censura è rimasta assorbita
richiamato per la disciplina del demanio e la qualificazione dell’area
richiamato per la disciplina dei beni demaniali
richiamato per la disciplina dei beni appartenenti agli enti pubblici
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove; la Corte rileva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito
richiamato per contestare la valutazione delle presunzioni sulla demanialità dell’area
art. 22 della L. n. 2248 del 1865, allegato F
richiamato per la presunzione di demanialità stradale; la Corte d’appello l’ha esclusa per mancanza di strumentalità rispetto alla funzione viaria
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nelle controversie che investono la titolarità di un bene comune o asseritamente tale, la chiamata del terzo disposta dal giudice può rendere la domanda riconvenzionale automaticamente estesa anche al terzo, quando il rapporto controverso è unico e la domanda riconvenzionale è speculare a quella proposta dall’attore o dal terzo costituito.
- Nei giudizi condominiali relativi a diritti reali sulle parti comuni o su beni del compendio, ciascun condomino ha autonoma legittimazione ad agire e a resistere, concorrente con quella dell’amministratore, anche quando la controversia incida sulla titolarità del bene.
- La legittimazione passiva in una domanda di usucapione va riconosciuta anche a chi abbia contestato la titolarità del bene e sia parte del rapporto sostanziale controverso; non è necessario che la domanda sia formulata esclusivamente contro il soggetto che in ipotesi rivendica formalmente il diritto dominicale, quando il contraddittorio sia comunque completo.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: quando la Corte di merito ha accertato la natura privata o pubblica del bene e la sussistenza del possesso utile ad usucapire sulla base di una motivazione logica e completa, in cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto.
- La presunzione di demanialità di aree contigue alla strada pubblica richiede elementi idonei a dimostrare la concreta strumentalità del bene alla funzione viaria; in difetto di tale rapporto funzionale e in presenza di elementi compatibili con la natura privata, la presunzione può essere esclusa.
- L’usucapione richiede il possesso utile ex art. 1158 c.c., ossia un potere di fatto esercitato in modo pubblico, continuo e ininterrotto per il tempo di legge, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà.
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