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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08644/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società, disposta dal Tribunale di Fermo su istanza di un creditore e poi confermata dalla Corte d'Appello di Ancona in sede di reclamo ex art. 51 CCII. La società debitrice ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia/motivazione sull'incidenza dell'evento sismico del 2016 e sul ritardo nell'erogazione dei contributi post-sisma, sostenendo che tali circostanze avrebbero determinato solo una crisi transitoria. Con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., identificato nella supposta natura non definitiva dell'insolvenza, che sarebbe stata superata dalla completa erogazione dei contributi e dalla ricostruzione/rilocalizzazione dell'impresa. Con il terzo ha lamentato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe spiegato perché la liquidazione giudiziale fosse preferibile rispetto alla revoca della procedura. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché nessun capo era rimasto privo di decisione e perché la motivazione sul terremoto era logicamente adeguata; il secondo perché non rispettava i requisiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e mirava in realtà a contestare un accertamento di merito sulla insolvenza; il terzo perché la motivazione della decisione era sufficiente e non presentava vizi riconducibili alla nullità denunciata. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e alle sanzioni ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la decisione della Corte d'Appello che aveva rigettato il reclamo contro l'apertura della liquidazione giudiziale. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito sullo stato di insolvenza, desunto da inadempimenti reiterati, esito negativo dell'azione esecutiva, bilanci e stato passivo, e ha escluso che il sisma o il ritardo dei contributi post-sisma potessero elidere il dato oggettivo dell'insolvenza. Ha anche escluso che la convenienza dell'apertura della procedura fosse un parametro rilevante nel giudizio di apertura della liquidazione giudiziale. In conseguenza dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente, nonché al pagamento delle sanzioni processuali ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 51 CCII

    Norma richiamata quale base del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice abbia comunque deciso sul capo di domanda e abbia motivato in modo espresso sul punto contestato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza è configurabile solo in presenza di una vera carenza di motivazione o di un difetto che integri nullità processuale, non per dissenso sulla valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo se indica specificamente il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale; non consente di rivalutare il merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiesta l'indicazione specifica degli atti e dei documenti posti a base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti rilevanti per fondare il motivo di ricorso.

  • art. 2, comma 1, lett. b), CCII

    "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"

    Lo stato di insolvenza è accertamento di fatto fondato su elementi esteriori che rivelano l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente, anche nel rispetto dei termini di scadenza.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è apparente; non occorre che esamini tutte le argomentazioni delle parti, purché esponga chiaramente le ragioni del convincimento.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicata la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo il ricorso meritevole di sanzione.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicata ulteriore sanzione in favore della cassa delle ammende, in presenza di ricorso inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Dati gli esiti di rigetto/inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo pari al contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di apertura della liquidazione giudiziale, il sindacato del giudice si concentra sull'accertamento dell'insolvenza e sull'assenza dei requisiti ostativi, non sulla convenienza economica della procedura per il debitore.
  • Lo stato di insolvenza è un apprezzamento di fatto che può essere desunto da inadempimenti reiterati, esiti negativi di azioni esecutive, bilanci e passivo, e non è escluso dalla mera allegazione di cause esterne o sopravvenienze se permane l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica specificamente il fatto storico omesso, il relativo supporto documentale e la sua decisività; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.
  • La nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente non ricorre quando il giudice abbia preso posizione sul punto controverso con argomentazione intelligibile, anche sintetica, sufficiente a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Nel giudizio di legittimità, una motivazione immune da vizi logici e giuridici non è sindacabile solo perché la parte la ritiene errata o non condivisibile; il controllo della Cassazione non si estende alla rivalutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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