Cassazione Civile, Ordinanza n. 09588/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale nei confronti di un professionista per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2004. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritto il credito, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza del pagamento dei contributi e che la richiesta dell'ente, avanzata il 23 agosto 2010, fosse tardiva. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina speciale in materia di contributi previdenziali e termini di versamento, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista, avvenuta l'11 ottobre 2005, perché solo da quel momento l'ente sarebbe stato in condizione di esercitare il diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti per l'anno 2004. La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'ente, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine legale per il versamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contributi relativi al 2004, il termine ordinario di pagamento era fissato al 20 giugno 2005; il successivo termine del 20 luglio 2005 era solo quello con maggiorazione e non spostava il dies a quo della prescrizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi previdenziali ciò coincide con la scadenza del termine legale di versamento, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
Disciplina la contribuzione alla Gestione separata; la pretesa dell'ente riguarda contributi dovuti in base a tale regime.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
I termini di versamento dei contributi coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55
i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati
La decorrenza della prescrizione è ancorata al giorno in cui il contributo doveva essere pagato.
L. 6 aprile 1936, n. 1155
Norma di conversione del R.D.L. n. 1827 del 1935 richiamata per la disciplina della prescrizione contributiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nei rapporti contributivi previdenziali, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, non dalla successiva dichiarazione fiscale del soggetto obbligato.
- La dichiarazione dei redditi ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo né ne differisce la decorrenza prescrizionale.
- Il differimento del termine di versamento previsto da disposizioni amministrative o regolamentari incide sul dies a quo della prescrizione solo se modifica il termine di scadenza dell'obbligazione principale; il secondo termine con maggiorazione per pagamento tardivo non costituisce un termine alternativo di adempimento.
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, ai fini della prescrizione va assunto il termine ordinario di versamento previsto per l'anno di riferimento, comprensivo degli eventuali differimenti legittimamente stabiliti.
- rami
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