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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02347/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un’espropriazione disposta nel 2003 su un terreno sito in Palese. Il soggetto che si assumeva proprietario del bene, con citazione del 2014, chiedeva alla corte d’appello la rideterminazione della stima dell’indennità di espropriazione e il risarcimento del minor valore dei beni rimasti a seguito della realizzazione di una nuova linea ferroviaria. La corte d’appello ha però riqualificato il giudizio come opposizione alla stima e, successivamente, ha dichiarato inammissibile la domanda per difetto di legittimazione attiva, rilevando che il richiedente non aveva provato di essere proprietario del bene espropriato; ha inoltre affermato l’intervenuta prescrizione del diritto. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: violazione dell’art. 81 c.p.c. per avere la mancata notifica del decreto di esproprio inciso sulla legittimazione; nullità della decisione per illogicità della motivazione sulla legittimazione; violazione delle norme sulla prescrizione e sulla decorrenza del termine, sostenendo che la domanda riguardasse un ulteriore indennizzo per espropriazione parziale e non un’opposizione alla stima; violazione dell’art. 2697 c.c. per asserito ribaltamento dell’onere probatorio; violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione al principio di effettività della tutela, per l’asserito decorso della prescrizione nonostante la mancata notifica del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la statuizione decisiva della corte d’appello fosse quella di inammissibilità della domanda per mancata prova della legittimazione attiva, ratio decisiva non efficacemente attinta da nessuno dei motivi. Le ulteriori argomentazioni della corte territoriale sulla prescrizione sono state considerate comunque inidonee a sorreggere un interesse all’impugnazione, perché svolte ad abundantiam dopo la pronuncia pregiudiziale di inammissibilità. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di lite, al pagamento di una sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere che la mancata notificazione del decreto di esproprio non potesse essere posta a base del diniego di legittimazione; la Corte non accoglie la censura perché non incide sulla ratio decidendi della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti in cassazione, ma le censure non colpiscono la statuizione decisiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È invocato per denunciare la nullità della decisione, ma la censura è ritenuta inidonea a scalfire la ragione decisiva della pronuncia.

  • art. 40, l. n. 2359/1865

    È richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del petitum e la decorrenza della prescrizione nel caso di espropriazione parziale.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per censurare il presunto ribaltamento dell’onere della prova sulla prescrizione; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di interesse, perché non incide sulla ratio decisiva.

  • art. 2935 c.c.

    È richiamato per contestare la decorrenza della prescrizione in assenza di notifica del decreto di esproprio; anche questa censura non supera il rilievo assorbente del difetto di legittimazione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Consente la condanna d’ufficio per abuso del processo; la Corte la applica ritenendo pretestuoso il ricorso, perché articolato su censure che non attingono la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    Comporta il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.

  • art. 19, l. n. 865/1971

    È menzionato nella motivazione della corte d’appello per distinguere il termine decadenziale dall’ulteriore termine prescrizionale; la questione resta però assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una statuizione pregiudiziale di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, tutte le ulteriori argomentazioni sul merito rese dal medesimo giudice hanno natura ad abundantiam e non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse.
  • In cassazione, il ricorso è inammissibile se i motivi non colpiscono la ratio decidendi effettivamente decisiva della sentenza impugnata; censure rivolte solo a profili secondari o assorbiti non sono idonee a ottenere la cassazione.
  • L’onere di contestare la legittimazione attiva richiede la prova della titolarità del bene o del diritto azionato: se tale prova manca, la domanda può essere dichiarata inammissibile a prescindere dalle questioni di merito o di prescrizione.
  • Le questioni relative alla prescrizione o alla decorrenza del termine diventano irrilevanti, ai fini dell’impugnazione, quando la domanda è già stata definitivamente arrestata per carenza di legittimazione o altra ragione pregiudiziale.
  • La proposizione di un ricorso fondato su motivi manifestamente non pertinenti alla ratio decidendi può integrare abuso del processo e giustificare la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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