Cassazione Civile, Ordinanza n. 27675/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da un istituto di credito per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con cui due coniugi avevano vincolato la casa di abitazione e la nuda proprietà di un altro immobile, ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale dei creditori. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) il difetto di legittimazione della cessionaria del credito a resistere nel giudizio di appello, contestando la prova della cessione in blocco ex art. 58 TUB e la sufficienza della pubblicazione in G.U.; 2) la nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la normativa antitrust, sostenendo che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia all'art. 1957 c.c. rendessero nullo l'intero contratto e quindi venisse meno il credito posto a fondamento della revocatoria; 3) l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, contestando l'esistenza del credito, l'eventus damni e la scientia damni, nonché l'asserita mancata valutazione del patrimonio dell'altro garante e del momento in cui fu costituito il fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la cessionaria del credito aveva documentato la cessione in blocco e, soprattutto, la controparte non aveva contestato la propria legittimazione, in coerenza con l'orientamento secondo cui il cessionario deve provare l'inclusione del credito nella cessione salvo esplicito o implicito riconoscimento del resistente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. era preclusa per doppia conforme; inoltre mancava interesse perché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto della nullità su più rationes decidendi autonome, tra cui la decisiva qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia e non fideiussione omnibus, non specificamente impugnata. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto a una nuova valutazione del merito: la Corte territoriale aveva già motivato in modo congruo su eventus damni e scientia damni, valorizzando il progressivo indebitamento della società garantita, la qualità di amministratore di uno dei garanti e il carattere indiziario della contestualità dell'atto con altra analoga operazione. Oltre al rigetto, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
costituzione del fondo patrimoniale
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale può costituire atto dispositivo soggetto a revocatoria se pregiudica la garanzia patrimoniale dei creditori
l'azione revocatoria ordinaria è esperibile contro atti dispositivi che incidano negativamente sulle ragioni del creditore, quando ricorrano eventus damni e scientia damni
nel caso di cessione in blocco, il cessionario deve provare l'inclusione del credito nella cessione, salvo che il debitore o la controparte abbiano riconosciuto la legittimazione
la nullità antitrust delle clausole della fideiussione può essere invocata solo se la fattispecie concreta sia effettivamente riconducibile allo schema di fideiussione omnibus e la questione sia ritualmente e specificamente devoluta
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'indeterminatezza dell'oggetto della cessione, ma la censura è stata respinta
richiamato come conseguenza della dedotta nullità parziale, ma la Corte ne ha ritenuto assorbita la questione
la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. era indicata come clausola tipica della fideiussione contestata per profili antitrust
il vizio di motivazione ex n. 5 non è deducibile in presenza di doppia conforme; le censure di violazione di legge non possono tradursi in richiesta di rivalutazione del merito
in presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo di ricorso fondato sull'omesso esame di fatti decisivi
il giudizio è stato definito nel procedimento accelerato previsto per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
la partecipazione del consigliere delegato proponente non integra incompatibilità nel collegio definitorio secondo la successiva pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte
richiamato per escludere una ragione di incompatibilità del consigliere delegato proponente
è stata applicata la condanna per responsabilità aggravata con liquidazione di somme aggiuntive in favore della controparte e della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata respinta
richiamato nel terzo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile
Massime di principio
- Nella cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, il cessionario che agisca o resista in giudizio deve provare l'inclusione del credito specifico nell'operazione, salvo che la controparte lo abbia riconosciuto espressamente o implicitamente.
- La mancata contestazione della legittimazione sostanziale del cessionario può valere come riconoscimento idoneo a superare ulteriori esigenze probatorie sulla titolarità del credito.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non vengono censurate tutte le rationes decisive.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
- L'azione revocatoria ordinaria contro la costituzione di un fondo patrimoniale può essere accolta se l'atto, pur destinato ai bisogni della famiglia, riduce la garanzia patrimoniale dei creditori e risulta posto in essere con consapevolezza del pregiudizio arrecato.
- Le censure di violazione di legge non sono ammissibili quando, sotto la veste formale dell'errore di diritto, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
- La qualificazione del rapporto di garanzia come contratto autonomo di garanzia, anziché fideiussione omnibus, è decisiva per escludere l'applicazione delle nullità antitrust dedotte contro clausole tipiche della fideiussione.
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