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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17062/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per il recupero di un complesso di edifici residenziali. L'impresa appaltatrice, poi fallita, aveva ottenuto in primo e secondo grado solo un riconoscimento parziale del c.d. prezzo chiuso, oltre agli interessi previsti dalla disciplina speciale. In cassazione la curatela ha censurato la sentenza d'appello per violazione dell'art. 57 l.r. siciliana n. 10 del 1993, sostenendo che il prezzo chiuso dovesse essere calcolato sull'intero periodo di esecuzione dei lavori e che dovessero essere considerati anche gli importi e i tempi introdotti da una perizia di variante approvata dopo la consegna dei lavori. Ha inoltre contestato l'esclusione della rivalutazione monetaria e il mancato riconoscimento di ulteriori maggiori danni da ritardato pagamento. L'ente appaltante ha resistito e, in via incidentale, ha lamentato l'erronea quantificazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, sostenendo che la Corte d'appello avesse preso a riferimento l'importo riconosciuto in sentenza anziché la maggiore somma domandata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale, ritenendo corretta l'interpretazione della disciplina regionale del prezzo chiuso: nell'ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori il meccanismo opera solo per il periodo intercorrente tra il primo giorno del secondo anno successivo alla data fissata per la ricezione delle offerte e la consegna dei lavori, con rilevanza del cronoprogramma solo come limite massimo di durata della maggiorazione; non assumono rilievo, ai fini di tale specifico calcolo, le vicende successive alla consegna, come la perizia di variante approvata nel 2004. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale sul regime delle spese, affermando che, nel giudizio di appello proposto per ottenere somme maggiori di quelle già riconosciute in primo grado e definito con rigetto, il valore della causa va determinato sulla base dell'importo domandato con l'impugnazione e non dell'importo accertato in sentenza; perciò la liquidazione delle spese effettuata dalla Corte territoriale è stata cassata con rinvio per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 45 l.r. n. 21 del 1985

    La disposizione, come sostituita/modificata dalla l.r. n. 10 del 1993, disciplina il prezzo chiuso negli appalti pubblici regionali: al comma 4 introduce l'ipotesi legale di applicazione automatica per ritardo nella consegna dei lavori; al comma 5 stabilisce che l'aumento si calcola dal primo giorno del secondo anno successivo alla scadenza per le offerte fino alla consegna, con riferimento allo sviluppo dei lavori previsto dal programma; il comma 7 impone la predisposizione del programma dei lavori. La Corte ha dato a tale disciplina interpretazione restrittiva, escludendo che il prezzo chiuso legale si estenda oltre la consegna dei lavori o alle varianti successive.

  • art. 44 l.r. n. 21 del 1985

    Sancisce il principio di immutabilità del corrispettivo e l'esclusione della revisione prezzi; il prezzo chiuso costituisce deroga eccezionale e quindi va interpretato in senso stretto.

  • art. 56 l.r. n. 10 del 1993

    Ha modificato l'art. 44 l.r. n. 21 del 1985, introducendo la possibilità del prezzo chiuso in determinate condizioni.

  • art. 57 l.r. n. 10 del 1993

    Ha sostituito l'art. 45 l.r. n. 21 del 1985 e costituisce la base normativa del prezzo chiuso legale applicato nel caso di specie.

  • art. 1224 c.c.

    Le somme dovute a titolo di prezzo chiuso costituiscono debiti di valuta; ulteriori somme oltre gli interessi legali spettano solo se è provato un maggior danno da ritardato pagamento.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione va effettuata in base al corretto valore della causa.

  • art. 10 c.p.c.

    Nel giudizio avente ad oggetto domande di pagamento contro la stessa persona, le domande si sommano; per l'appello, il valore va riferito alla sola somma impugnata quando il gravame è respinto.

  • d.m. n. 55 del 2014

    È il parametro tariffario richiamato per la liquidazione delle spese processuali, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022.

  • d.m. n. 147 del 2022

    Le sue disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite dopo la sua entrata in vigore; la Corte lo richiama quale disciplina tariffaria applicabile ratione temporis.

  • art. 6 d.m. n. 147 del 2022

    Le disposizioni del regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, in ragione dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema del prezzo chiuso legale previsto per gli appalti pubblici, l'interpretazione deve essere strettamente aderente al dato normativo, trattandosi di disciplina eccezionale derogatoria del principio di immutabilità del corrispettivo.
  • Quando il prezzo chiuso è previsto dalla legge come rimedio al ritardo nella consegna dei lavori, il periodo rilevante per la maggiorazione decorre dal primo giorno del secondo anno successivo alla scadenza per la presentazione delle offerte e termina con la consegna dei lavori; ciò che accade dopo la consegna non incide su quel calcolo.
  • Il riferimento allo sviluppo dei lavori previsto nel cronoprogramma non amplia l'arco temporale di applicazione del prezzo chiuso legale, ma opera come limite e criterio interno di quantificazione entro il periodo di ritardo rilevante.
  • Le perizie di variante approvate dopo la consegna dei lavori non rilevano, ai fini del prezzo chiuso legale per ritardo nella consegna, perché tale istituto guarda a una fase anteriore alla consegna stessa; esse possono invece incidere nelle ipotesi di prezzo chiuso convenzionale riferito all'esecuzione del rapporto.
  • Le somme riconosciute a titolo di prezzo chiuso hanno natura di debito di valuta; l'attribuzione di ulteriori somme oltre gli interessi legali richiede la specifica prova di un maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.
  • Nel regolamento delle spese di lite, il valore della causa va determinato in base al criterio del disputatum: in appello, se il gravame mira ad ottenere somme maggiori di quelle già riconosciute e viene respinto, il valore è dato dall'importo impugnato e non dalla somma definitivamente accertata in sentenza di primo grado.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, le domande cumulative contro la stessa parte si sommano ex art. 10 c.p.c., e la corretta individuazione dello scaglione tariffario dipende dalla maggiore pretesa effettivamente devoluta al giudice dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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