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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08533/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica disposto dal Comune per asserita occupazione illegittima. L'occupante aveva proposto opposizione sostenendo di avere diritto al subentro nell'assegnazione originariamente intestata ad altra persona, ai sensi della normativa regionale abruzzese. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione ritenendo non provati entrambi i requisiti richiesti dalla legge regionale per il subentro: da un lato, la convivenza stabile e ininterrotta con l'originaria assegnataria; dall'altro, la mancanza di diritti di proprietà su altri immobili. In Cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi di violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 16 della l.r. Abruzzo n. 96/1996, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 166 c.p.c.: con il primo ha censurato l'affermazione di mancata prova della convivenza, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente svalutato le prove testimoniali in favore della scheda anagrafica; con il secondo ha contestato il giudizio sulla titolarità di altri beni, affermando che era proprietaria solo del 50% di un immobile non adeguato alle esigenze di un nucleo familiare di due persone.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un riesame del materiale istruttorio, precluso in sede di legittimità; la Corte d'appello aveva semplicemente esercitato il proprio potere di valutazione delle prove, reputando inattendibili le testimonianze alla luce di documenti e presunzioni contrarie, senza invertire l'onere probatorio né pretendere una prova per tabulas della convivenza. Esclusa la fondatezza del primo motivo, la Corte ha ritenuto assorbito il secondo, osservando comunque che esso, anche se astrattamente fondato, non avrebbe consentito l'accoglimento del ricorso, essendo necessari entrambi i requisiti per il subentro nell'assegnazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l.r. Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96

    Norma richiamata come una delle disposizioni regionali che disciplinano i requisiti per il subentro nell'assegnazione dell'alloggio ERP; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma rileva che il giudice di merito l'ha applicata esigendo la prova dei requisiti previsti.

  • art. 16 l.r. Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96

    Disposizione regionale posta a fondamento dei requisiti per il subentro nell'assegnazione; la Corte conferma che la verifica dei requisiti è rimessa al giudice di merito e che occorre la loro sussistenza cumulativa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un'erronea ripartizione dell'onere probatorio; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere della prova, affermando che il giudice di merito ha solo valutato l'attendibilità delle prove offerte.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare una pretesa errata valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ricorda che la scelta delle prove e il loro apprezzamento spettano al giudice di merito.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata, ma senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma ratio decisoria nel provvedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale della censura proposta per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte osserva che il vizio motivazionale non è neppure dedotto e che, in ogni caso, la censura sulla valutazione delle prove non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di tale vizio.

  • art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte afferma che l'eventuale revoca presuppone l'accertamento dei relativi presupposti da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte afferma che, in caso di rigetto dell'impugnazione, il giudice deve dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il criterio di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio: la valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta delle fonti del convincimento spettano al giudice di merito.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito non inverte l'onere della prova, ma si limita a ritenere non convincente o inattendibile la prova offerta dalla parte onerata.
  • Quando il diritto azionato presuppone la sussistenza cumulativa di più requisiti, il difetto anche di uno solo di essi è sufficiente a escludere il riconoscimento del diritto.
  • La presenza di un titolo o di una quota di proprietà su un altro immobile può rilevare ai fini dei requisiti per il subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP, secondo la disciplina speciale applicabile, ma la verifica concreta della rilevanza del bene spetta al giudice di merito.
  • L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non esonera, in caso di rigetto dell'impugnazione, dall'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; la possibile revoca del beneficio resta rimessa al giudice competente secondo la disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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