Cassazione Civile, Ordinanza n. 15330/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche sulle movimentazioni bancarie, aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007 nei confronti di una società esercente attività di ristorazione/pizzeria, ai fini IVA e IRAP per maggiori ricavi non dichiarati, e nei confronti dei soci, ai fini IRPEF per trasparenza. La CTR, dopo un primo annullamento cassato per motivazione apparente, in sede di rinvio aveva accolto solo in parte le impugnazioni: confermando la ripresa sui versamenti e riducendo al 30% la ripresa sui prelevamenti a titolo di costi. I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancanza/motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse analiticamente esaminato i documenti depositati e le memorie di collegamento tra singole operazioni bancarie e giustificativi prodotti; 2) omesso esame di fatti decisivi con riferimento alle medesime giustificazioni; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che le circostanze ricostruite nelle memorie non fossero specificamente contestate e dovessero considerarsi acquisite. I ricorrenti chiedevano anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione solo apparente: pur menzionando la documentazione prodotta, non aveva dato conto di un esame analitico dei singoli documenti e delle singole movimentazioni, nonostante in materia di accertamenti bancari il contribuente debba fornire prova analitica e il giudice debba verificare e motivare in modo puntuale su ogni movimentazione contestata. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La richiesta di sospensione dell'esecutività è stata ritenuta inammissibile in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza è configurabile quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente, o sia obiettivamente incomprensibile, così da impedire il controllo sul ragionamento decisorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo sull'omesso esame di fatti decisivi è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure di violazione di legge processuale sostanziale sono state assorbite dall'accoglimento del vizio di motivazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; la sua assenza o apparenza integra nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la motivazione apparente determina nullità.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
In tema di accertamenti bancari, prevede una presunzione legale a favore dell'erario superabile dal contribuente con prova analitica.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Anche per l'IVA gli accertamenti bancari operano come presunzione legale in favore dell'erario, superabile con adeguata prova contraria.
La presunzione legale degli accertamenti bancari non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
La censura relativa all'acquisizione dei fatti non contestati è rimasta assorbita.
La censura sul valore probatorio delle memorie e dei documenti è rimasta assorbita.
L'onere della prova è posto a carico del contribuente che intenda superare la presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie.
La sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata non può essere chiesta direttamente in cassazione per le sentenze delle commissioni tributarie regionali.
art. 62-bis, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Conferma la preclusione della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dinanzi al giudice di legittimità.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, la presunzione legale di imponibilità opera a favore dell'erario e il contribuente può vincerla solo fornendo una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione contestata.
- Il giudice di merito, quando valuta giustificazioni alle movimentazioni bancarie, deve esaminare in modo rigoroso ogni singola operazione e dare conto in sentenza delle risultanze di tale verifica; una motivazione generica o meramente assertiva integra motivazione apparente e nullità della sentenza.
- La motivazione apparente ricorre anche quando la decisione contenga formalmente argomentazioni ma queste non consentano di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e di controllarne la correttezza.
- Nel processo tributario, i documenti depositati nei gradi di merito restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono automaticamente utilizzabili nel giudizio di impugnazione, senza necessità di un nuovo deposito.
- La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza tributaria non può essere proposta direttamente in cassazione, ma deve essere rivolta al giudice a quo secondo la disciplina applicabile.
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