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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15330/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche sulle movimentazioni bancarie, aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007 nei confronti di una società esercente attività di ristorazione/pizzeria, ai fini IVA e IRAP per maggiori ricavi non dichiarati, e nei confronti dei soci, ai fini IRPEF per trasparenza. La CTR, dopo un primo annullamento cassato per motivazione apparente, in sede di rinvio aveva accolto solo in parte le impugnazioni: confermando la ripresa sui versamenti e riducendo al 30% la ripresa sui prelevamenti a titolo di costi. I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per mancanza/motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse analiticamente esaminato i documenti depositati e le memorie di collegamento tra singole operazioni bancarie e giustificativi prodotti; 2) omesso esame di fatti decisivi con riferimento alle medesime giustificazioni; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che le circostanze ricostruite nelle memorie non fossero specificamente contestate e dovessero considerarsi acquisite. I ricorrenti chiedevano anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione solo apparente: pur menzionando la documentazione prodotta, non aveva dato conto di un esame analitico dei singoli documenti e delle singole movimentazioni, nonostante in materia di accertamenti bancari il contribuente debba fornire prova analitica e il giudice debba verificare e motivare in modo puntuale su ogni movimentazione contestata. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La richiesta di sospensione dell'esecutività è stata ritenuta inammissibile in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza è configurabile quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente, o sia obiettivamente incomprensibile, così da impedire il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo sull'omesso esame di fatti decisivi è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge processuale sostanziale sono state assorbite dall'accoglimento del vizio di motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; la sua assenza o apparenza integra nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la motivazione apparente determina nullità.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    In tema di accertamenti bancari, prevede una presunzione legale a favore dell'erario superabile dal contribuente con prova analitica.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Anche per l'IVA gli accertamenti bancari operano come presunzione legale in favore dell'erario, superabile con adeguata prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione legale degli accertamenti bancari non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura relativa all'acquisizione dei fatti non contestati è rimasta assorbita.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sul valore probatorio delle memorie e dei documenti è rimasta assorbita.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova è posto a carico del contribuente che intenda superare la presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie.

  • art. 373 c.p.c.

    La sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata non può essere chiesta direttamente in cassazione per le sentenze delle commissioni tributarie regionali.

  • art. 62-bis, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Conferma la preclusione della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dinanzi al giudice di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari, la presunzione legale di imponibilità opera a favore dell'erario e il contribuente può vincerla solo fornendo una prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione contestata.
  • Il giudice di merito, quando valuta giustificazioni alle movimentazioni bancarie, deve esaminare in modo rigoroso ogni singola operazione e dare conto in sentenza delle risultanze di tale verifica; una motivazione generica o meramente assertiva integra motivazione apparente e nullità della sentenza.
  • La motivazione apparente ricorre anche quando la decisione contenga formalmente argomentazioni ma queste non consentano di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e di controllarne la correttezza.
  • Nel processo tributario, i documenti depositati nei gradi di merito restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono automaticamente utilizzabili nel giudizio di impugnazione, senza necessità di un nuovo deposito.
  • La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza tributaria non può essere proposta direttamente in cassazione, ma deve essere rivolta al giudice a quo secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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