Cassazione Civile, Ordinanza n. 17323/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno d'imposta 2008, utili di partecipazione in capo a un socio al 30% di una s.r.l., ritenendo che la società avesse conseguito maggiori ricavi non contabilizzati desumibili da movimentazioni bancarie. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando il maggior reddito in misura corrispondente a quella accertata in capo alla società; la CTR aveva poi rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale del contribuente, richiamando come decisiva la sentenza resa nel parallelo giudizio sulla società, non ancora passata in giudicato. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio sul socio, essendo dipendente da quello sulla società; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR avesse escluso la riconducibilità alla società dei risultati degli accertamenti bancari effettuati su conti intestati a terzi, familiari dell'amministratore, pur in presenza di delega ad operare e assenza di redditi propri dei titolari dei conti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che non vi era spazio per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. quando la causa pregiudicante era già definita in secondo grado, mentre poteva semmai operare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; tuttavia, nel caso concreto la CTR aveva fondato la propria decisione esclusivamente sull'autorità della sentenza resa nel giudizio sulla società. Poiché tale sentenza è stata poi cassata con rinvio da altra ordinanza della Cassazione, è venuto meno il presupposto su cui poggiava la decisione impugnata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
La sospensione necessaria per pregiudizialità opera solo finché la causa pregiudicante pende in primo grado; se la causa pregiudicante è già definita in appello non vi è sospensione necessaria, ma eventualmente sospensione facoltativa.
Regola l'ipotesi in cui il rapporto di pregiudizialità riguardi una causa pendente in sede di impugnazione; il giudice della causa dipendente può sospendere facoltativamente in attesa della stabilizzazione della decisione pregiudicante.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la disciplina della sospensione necessaria non si estende oltre i limiti dell'art. 295 c.p.c.; la norma non consente, nel caso esaminato, una diversa soluzione rispetto a quella del processo civile.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il rinvio al codice di procedura civile rende applicabile anche al processo tributario la disciplina dell'art. 337 c.p.c.
Le movimentazioni bancarie, in presenza di indici sintomatici come ristretta compagine sociale e contiguità familiare, possono essere imputate alla società salvo prova analitica contraria della loro estraneità o diversa causale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata come parametro del vizio processuale dedotto nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro della censura di violazione di legge tributaria formulata con il secondo motivo di ricorso.
Massime di principio
- In presenza di un rapporto di pregiudizialità tra due giudizi, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è configurabile solo finché la causa pregiudicante è pendente in primo grado; se essa è già stata decisa in appello, il giudice della causa dipendente può, al più, valutare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- La mancata adozione della sospensione facoltativa non integra di per sé violazione dell'art. 295 c.p.c., perché si tratta di un potere discrezionale fondato sulla prognosi circa la sorte dell'impugnazione della decisione pregiudicante.
- Nel processo tributario il coordinamento tra giudizi relativi alla società e ai soci segue la disciplina generale del codice di rito, mediante il rinvio di cui al d.lgs. n. 546/1992, senza che la specialità del rito consenta di ampliare i casi di sospensione necessaria oltre i limiti dell'art. 295 c.p.c.
- Se la decisione resa nel giudizio dipendente si fonda esclusivamente sull'autorità di una sentenza resa nel giudizio pregiudicante, la cassazione di quest'ultima travolge anche la prima, imponendo la cassazione con rinvio della decisione dipendente.
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie su conti intestati a familiari dell'amministratore o dei soci può operare quando ricorrano elementi sintomatici quali ristretta base sociale, delega ad operare e assenza di redditi propri dei titolari dei conti; il contribuente deve offrire una prova analitica contraria sulla singola movimentazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17264/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17276/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17278/2024 del 24/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →