Cassazione Civile, Ordinanza n. 32803/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dal proprietario di un immobile confinante, che lamentava la realizzazione, sul terrazzo di proprietà della convenuta, di un vano di circa 20 mq addossato al muro del suo appartamento, tale da ridurre luce, aria e veduta e da risultare pericoloso per la stabilità dell'edificio. L'attore chiese la declaratoria di illegittimità della costruzione e la rimozione del vano abusivo. La convenuta resistette e propose domanda riconvenzionale per far accertare l'illegittimità di opere asseritamente eseguite dall'attore in violazione delle distanze e senza concessione edilizia. La Corte d'appello rigettò l'appello della convenuta, ritenendo: insussistente il litisconsorzio necessario con gli altri condomini; corretta la legittimazione passiva della proprietaria del bene; infondate le eccezioni di decadenza, prescrizione e usucapione; non preclusa l'azione civile per effetto del giudicato penale; corretta la decisione di merito sulla violazione delle distanze e sull'inammissibilità delle prove testimoniali. Con il ricorso per cassazione furono dedotti cinque motivi: 1) nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini degli edifici interessati; 2) violazione di norme sulle distanze, sulla legittimazione passiva, sulla prescrizione e sul giudicato penale; 3) reiterazione delle censure su estraneità ai fatti, carenza di legittimazione, distanze e usucapione; 4) illegittimità della declaratoria di nullità/inammissibilità della domanda riconvenzionale senza integrazione del contraddittorio e senza termine per emendarla; 5) violazione delle norme sulle prove per la mancata ammissione dei mezzi istruttori e della consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità il motivo sul litisconsorzio necessario; infondati i profili relativi alla legittimazione passiva, alla pretesa prescrizione, all'usucapione e al giudicato penale; inammissibili o infondati i motivi sulla domanda riconvenzionale e sulle prove. Ha confermato quindi la decisione di merito che imponeva il ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione del vano, e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1117 primo comma n. 1
richiamato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario nei confronti dei condomini, ma la Corte ha escluso che la controversia incidessero su diritti di terzi estranei al giudizio.
richiamato nel motivo sul litisconsorzio; la Corte non ne ha fatto applicazione diretta, limitandosi a ritenere non decisiva la censura per difetto di specificità.
richiamato dalla ricorrente per la dedotta violazione del contraddittorio; il motivo è stato dichiarato inammissibile o infondato.
richiamato dalla ricorrente in tema di litisconsorzio necessario; la Corte ha affermato che non vi era necessità di integrare il contraddittorio verso altri condomini.
la domanda di demolizione per privazione di luce, aria e veduta implica necessariamente la denuncia di violazione delle distanze; la censura di ultrapetizione è stata respinta.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per mancata specificazione e autosufficienza.
richiamato nei motivi sulle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamato nel motivo sulla nullità della domanda riconvenzionale; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
richiamato nel motivo sul contraddittorio; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
art. 2643, primo comma, n.14
richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa prescrizione/usucapione; la Corte ha ritenuto il profilo infondato o inammissibile.
richiamato nel ricorso; non decisivo ai fini dell'esito.
richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto che l'istituto fosse fuori luogo nel caso di specie.
richiamato per sostenere l'usucapione abbreviata; la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti.
la Corte ha richiamato la violazione delle distanze legali quale presupposto dell'azione di ripristino.
il proprietario del fondo danneggiato può agire in via ripristinatoria per l'eliminazione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali.
richiamato nel quinto motivo; la Corte ha respinto la censura per difetto di specificità e autosufficienza.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica; la Corte ha rilevato che la CTU è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
richiamato nel quinto motivo; censura non accolta.
richiamato per sostenere il diritto a un termine per integrare la domanda riconvenzionale; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.
Massime di principio
- La domanda di demolizione di un'opera che determini privazione di luce, aria o veduta va qualificata, per la sua causa petendi, come azione volta a far valere la violazione delle distanze legali; non ricorre ultrapetizione se il giudice accerta proprio tale violazione.
- L'azione ripristinatoria per violazione delle distanze legali va proposta nei confronti del proprietario del bene sul quale l'opera insiste, anche se la costruzione è stata materialmente eseguita da un terzo; l'eventuale azione risarcitoria può invece essere rivolta anche contro l'autore materiale.
- Chi eccepisce la mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario deve indicare in modo puntuale i soggetti da evocare e gli elementi processuali e fattuali da cui desumere la necessità della loro partecipazione; la doglianza generica è inammissibile.
- La violazione delle distanze legali tra fondi contigui integra una situazione che può dar luogo alla costituzione di una servitù, sicché la tutela del proprietario del fondo danneggiato resta esperibile salvo il maturare dell'usucapione ventennale della servitù stessa, non già sulla base di una prescrizione estintiva dell'azione.
- I vizi della domanda riconvenzionale che incidono sulla completezza dell'editio actionis sono rilevabili d'ufficio e non sono sanati dalla mera costituzione della controparte; la domanda deve indicare con precisione oggetto, causa petendi e fatti costitutivi sufficienti a consentire la difesa e la pronuncia di merito.
- Le censure in cassazione contro il mancato espletamento di mezzi istruttori devono rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando le istanze riproposte in appello, il contenuto delle prove richieste e la loro decisività; un rinvio generico agli atti di merito non è sufficiente.
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