Cassazione Civile, Ordinanza n. 29124/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento del tributo sui rifiuti relativo all’anno 2013, emesso dal Comune nei confronti della società che gestiva uno stabilimento balneare, in relazione a una maggiore superficie in concessione demaniale marittima rispetto a quella dichiarata. Il primo avviso era stato annullato in giudizio; il Comune aveva poi notificato un nuovo avviso nel dicembre 2019. In Cassazione il Comune ha censurato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006 e dell’art. 64, comma 1, d.lgs. 507/1993, sostenendo che il termine di decadenza per l’accertamento dovesse decorrere, in caso di omessa o infedele denuncia, dal 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione, in base all’art. 70 d.lgs. 507/1993, e quindi che il nuovo avviso fosse tempestivo. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetti formali e l’esistenza di un giudicato ostativo alla riedizione dell’accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari della società, ritenendo infondato il rilievo di inammissibilità formale e non provato il giudicato impeditivo. Nel merito ha però confermato la decisione impugnata, correggendone la motivazione: ha affermato che per i tributi comunali sui rifiuti si applica l’art. 1, comma 161, L. 296/2006, che fissa un termine di decadenza quinquennale per la notifica dell’avviso di accertamento; tale termine, nel caso in cui l’occupazione sia già in corso al 20 gennaio dell’anno d’imposta, decorre dall’anno corrente. Poiché l’occupazione risultava già in corso nel 2013, il termine scadeva il 31 dicembre 2018, mentre il nuovo avviso era stato notificato il 13 dicembre 2019, dunque tardivamente. La sentenza di merito è stata quindi confermata con diversa motivazione. Le spese sono state compensate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È richiamato come parametro di denuncia del vizio di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte decide nel merito del motivo senza accogliere la censura.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Costituisce la norma applicabile ai tributi locali; fissa un termine unico e decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento. Nel caso di occupazione già in corso all’inizio dell’anno tassato, il quinquennio decorre dall’anno corrente.
art. 64, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria
Serve a qualificare l’obbligazione tributaria come annuale, ma non muta il termine decadenziale di cui alla legge del 2006.
art. 70, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune
Rileva per individuare il momento iniziale della denuncia, ma la Corte precisa che il termine decadenziale dell’accertamento va coordinato con la disciplina unificata dell’art. 1, comma 161, L. 296/2006.
art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte afferma che non è la norma corretta da applicare, perché riguarda l’accertamento delle imposte dirette e non i tributi locali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato solo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per i tributi locali, il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento è quello unificato dall’art. 1, comma 161, L. 296/2006, che prevale sulle discipline settoriali incompatibili in punto di tempistica della notifica.
- In materia di tributi sui rifiuti, quando l’occupazione o detenzione è già in corso all’inizio dell’anno d’imposta, il termine quinquennale di decadenza decorre dall’anno corrente; se invece l’occupazione inizia successivamente, la decorrenza va individuata dal 20 gennaio dell’anno successivo.
- L’esercizio dell’autotutela o l’annullamento del primo avviso non consumano di per sé il potere impositivo, ma il nuovo avviso resta soggetto ai limiti del giudicato e soprattutto alla decadenza dall’accertamento.
- La pretesa tardività dell’impugnazione non può essere sanata dalla riedizione dell’atto quando il nuovo avviso venga notificato dopo la scadenza del termine decadenziale applicabile.
- Le indicazioni del protocollo d’intesa sul processo civile in Cassazione non hanno, di regola, efficacia sanzionatoria di inammissibilità o improcedibilità se non trovano fondamento in una specifica previsione di legge.
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