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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34174/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale due controparti chiedendo l'annullamento di due contratti stipulati con una società e la restituzione di somme che l'altro convenuto avrebbe prelevato dal conto del genitore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di annullamento e accolto quella restitutoria, ritenendo non provato l'assunto del convenuto secondo cui egli era a sua volta creditore del genitore per accordi collegati alle operazioni contestate. In appello il convenuto soccombente aveva censurato la sentenza, deducendo, per quanto qui rileva, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare provato l'accordo con il genitore in base al principio di non contestazione. La società chiamata in primo grado si era costituita solo per il contraddittorio, poiché l'appello non conteneva domande nei suoi confronti; l'erede dell'attore originario aveva resistito. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 332 e 91 c.p.c., perché la Corte d'appello lo aveva condannato alle spese anche in favore della società, benché questa fosse stata evocata originariamente dall'attore e non dal convenuto appellante, e l'impugnazione nei suoi confronti fosse stata notificata solo per litis denuntiatio; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe omesso di verificare se le circostanze dedotte dal ricorrente fossero state o meno specificamente contestate dalla controparte, prima di ritenere non provato l'accordo con il genitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in una causa scindibile ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello ai convenuti vittoriosi non introduce costoro nel giudizio di gravame come parti, ma vale solo come litis denuntiatio; pertanto, se essi non propongono impugnazione incidentale, non possono essere destinatari di condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., mancando la qualità di parte soccombente nel grado di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché formulato in modo generico: il ricorrente non ha specificato in modo puntuale il contenuto degli atti difensivi della controparte né ha indicato perché l'asserita omissione sulla non contestazione avrebbe inciso sul proprio diritto di difesa o sul decisum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando irripetibili le spese del giudizio d'appello sostenute dalla società; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 332 c.p.c.

    nelle cause scindibili, la notifica dell'appello ai litisconsorti non impugnanti ha funzione di mera litis denuntiatio e non li rende parti del gravame

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese presuppone la qualità di parte nel grado e la soccombenza; non può essere pronunciata in favore di soggetto che non sia parte del giudizio di impugnazione

  • art. 115 c.p.c.

    la censura per violazione del principio di non contestazione deve essere specifica e deve indicare puntualmente gli atti difensivi e le contestazioni mancanti

  • art. 2697 c.c.

    il motivo non può limitarsi a contestare in astratto l'accertamento della prova, ma deve misurarsi con l'onere probatorio e con la specifica motivazione di merito

Massime di principio

  • Nelle cause scindibili, la notificazione dell'appello ai convenuti vittoriosi ha natura di mera litis denuntiatio: quei soggetti non acquistano, per ciò solo, la qualità di parti del giudizio di gravame.
  • La condanna alle spese del giudizio di impugnazione può essere pronunciata solo nei confronti di chi sia effettivamente parte del grado e sia soccombente in esso; manca il presupposto quando il destinatario della notifica non abbia proposto impugnazione incidentale ed abbia partecipato solo per conoscenza del gravame.
  • La denuncia in cassazione della violazione del principio di non contestazione è inammissibile se non indica specificamente il contenuto degli atti difensivi avversari e non spiega in che modo l'asserita omissione abbia inciso sul diritto di difesa o sulla decisione di merito.
  • La censura relativa alla prova non può risolversi in una contestazione meramente ipotetica o astratta della motivazione di merito; occorre allegare in modo puntuale quale fatto non sarebbe stato contestato e perché ciò avrebbe dovuto determinare una diversa distribuzione dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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