Cassazione Penale, Ordinanza n. 26232/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per illecita detenzione/trasporto di stupefacenti, censurando la ritenuta applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 in rapporto all'art. 59 c.p. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la circostanza aggravante non fosse correttamente applicabile e chiedendo l'annullamento della sentenza. Con memoria difensiva depositata successivamente insisteva per l'ammissibilità del ricorso, per la riassegnazione alla sezione competente e per l'accoglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità, perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una critica specifica e correlata alla motivazione impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e corretto sia sull'applicabilità dell'aggravante dell'ingente quantità, sia sull'elemento soggettivo, valorizzando la possibilità di imputazione quantomeno a titolo di colpa ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p., e il comportamento dell'imputato, ritenuto espressivo di dolo eventuale e della motivazione economica dell'azione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per il quale l'imputato era stato condannato in appello.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Circostanza aggravante dell'ingente quantità, ritenuta applicabile anche quando l'agente l'abbia ignorata per colpa o l'abbia erroneamente ritenuta insussistente per errore colposo.
Regola di imputazione delle circostanze aggravanti anche in caso di ignoranza dovuta a colpa o di errore colposo sulla loro inesistenza.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Mancanza di specificità del motivo di impugnazione quale causa di inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non citato espressamente nel testo.
Richiamato nel testo come base del regime di imputazione della circostanza aggravante.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
- La specificità del motivo richiede una critica argomentata e correlata alla motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già disattese integra aspecificità rilevante ex art. 591 c.p.p.
- La circostanza aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti può essere ritenuta sussistente anche quando l'agente non ne abbia avuto piena consapevolezza, purché l'ignoranza o l'errore sulla sua esistenza siano dovuti a colpa, ai sensi dell'art. 59, comma 2, c.p.
- Nel trasporto di sostanze stupefacenti, la posizione del corriere e l'atteggiamento di indifferenza rispetto al quantitativo trasportato possono essere valorizzati dal giudice di merito per inferire la consapevolezza del contesto illecito o quantomeno il dolo eventuale.
- In sede di legittimità, la Corte non rivaluta il merito quando la motivazione di appello sia logica, congrua e giuridicamente corretta; il controllo si limita alla verifica della tenuta logico-giuridica della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, di regola, alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che non risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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