Cassazione Penale, Ordinanza n. 26198/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per guida senza patente con recidiva nel biennio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza per guida senza patente con recidiva nel biennio. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, violazione di legge, errata valutazione del materiale probatorio, erronea ricostruzione dei fatti e delle circostanze, insussistenza dell'elemento costitutivo del reato, mancanza di prova e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato. La censura è stata ritenuta una mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per provare la recidiva nel biennio in tema di guida senza patente, non è indispensabile una documentazione formale della definitività del pregresso accertamento, essendo sufficiente un elemento di prova serio, specie se il ricorrente non allega elementi contrari come l'avvenuta impugnazione della sanzione o una domanda di oblazione non respinta.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice o comunque richiamata come base della contestazione per la guida senza patente con recidiva nel biennio.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Richiamato per il tema della depenalizzazione della guida senza patente; la prova della recidiva nel biennio consente di escludere l'operatività della depenalizzazione.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio non richiede necessariamente una attestazione documentale della definitività del precedente accertamento, purché vi siano elementi di prova idonei a fondare la certezza del presupposto richiesto.
- L'onere di contrastare la prova della definitività del pregresso illecito può essere rilevante quando l'interessato non deduca circostanze contrarie, come l'avvenuta proposizione di un ricorso avverso la sanzione o di una domanda di oblazione non respinta.
- In sede di legittimità, non è sufficiente riproporre censure già esaminate dal giudice di merito: è necessaria una critica specifica e puntuale alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La deduzione di vizi di motivazione, violazione di legge e travisamento del materiale probatorio non può tradursi in una generica contestazione del convincimento del giudice di merito quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione coerente e giuridicamente corretta.
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