Cassazione Penale, Ordinanza n. 26197/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la condanna già pronunciata in primo grado e ribadita in appello. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in concorso. I ricorsi deducevano: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 1, c.p.p. e all'art. 73 d.P.R. 309/1990; violazione di legge e motivazione mancante, illogica o contraddittoria quanto all'aggravante del fatto commesso da tre persone in concorso; violazione di legge e motivazione mancante, illogica o contraddittoria per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, soprattutto delle conversazioni intercettate e del loro significato, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato sulla cosiddetta "droga parlata", valorizzando le intercettazioni e ritenendo provato il pieno e attivo coinvolgimento degli imputati.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla condanna confermata
art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice oggetto della conferma di condanna
invocato dai ricorrenti per contestare la valutazione della prova, ma ritenuto improprio rispetto a una richiesta di rivalutazione del merito
richiamato in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla valutazione delle intercettazioni
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
invocato per chiedere la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, richiesta disattesa
non espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con il regime delle ricadute dell'inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, quando il giudice di merito abbia già offerto una motivazione logica e completa.
- L'interpretazione del linguaggio criptico o cifrato contenuto nelle conversazioni intercettate costituisce una questione di fatto rimessa al giudice di merito; se la lettura è coerente con le massime di გამოცდილienza e adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Nei casi di cosiddetta "droga parlata", il giudice deve motivare con particolare cura sull'attendibilità del significato attribuito alle intercettazioni e sul coinvolgimento degli imputati; una motivazione che dia conto dell'esame puntuale delle conversazioni resiste al controllo di legittimità.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 deve confrontarsi con la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito; se questa esclude la lieve entità sulla base degli elementi probatori, la censura si risolve in una rivalutazione inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se ne ricorrono i presupposti applicati dalla Corte.
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