Cassazione Penale, Ordinanza n. 26174/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza esaminare il motivo relativo all'art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Ancona aveva confermato la sentenza del Tribunale di Urbino che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato per due episodi di danneggiamento aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto personale, deducendo violazione di legge per l'omessa motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione non è entrata nel merito del motivo, ritenendo che il ricorso fosse stato proposto da soggetto non legittimato, perché l'impugnazione davanti alla Corte deve essere sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale dei cassazionisti e non può essere presentata personalmente dall'imputato.
Norme richiamate
la trattazione de plano è ammessa quando l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato; nel caso concreto il ricorso personale dell'imputato è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione formale.
è richiamata quale fonte di modifica dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, valutata la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
norma invocata dal ricorrente come parametro di omessa motivazione; la Corte non ne valuta il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per il criterio di valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale dei cassazionisti; il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione formale.
- Quando l'impugnazione è proposta da un soggetto non legittimato, la Corte può definirla de plano senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- L'eventuale doglianza sul difetto di motivazione ex art. 129 c.p.p. non può essere esaminata se il ricorso è inammissibile per ragioni processuali preliminari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26173/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26189/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26194/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26197/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26198/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26199/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →