Cassazione Penale, Ordinanza n. 26173/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati avevano definito in appello il giudizio con un accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p.; la Corte d'appello aveva recepito la richiesta concordata, riformando la sentenza di primo grado e rideterminando le pene. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza di appello per mancanza di motivazione, in particolare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito, poiché con l'accoglimento della richiesta concordata in appello le parti rinunciano ai motivi d'impugnazione non coltivati e non possono poi lamentare in sede di legittimità il difetto di motivazione o questioni attinenti ai motivi rinunciati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha affermato che, nel patteggiamento in appello, il giudice che recepisce la pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause di cui all'art. 129 c.p.p., perché la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi non rinunciati. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
norma incriminatrice del reato per cui gli imputati erano stati condannati in primo grado e la sentenza d'appello aveva rideterminato la pena.
art. 599-bis c.p.p.
richiamato come base del patteggiamento in appello, reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017; la richiesta concordata determina la rinuncia ai motivi d'impugnazione non coltivati.
art. 129 c.p.p.
il giudice d'appello che accoglie la richiesta concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause ivi previste.
art. 610 comma 5-bis c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, quando il giudice recepisce concordemente la richiesta delle parti, la sentenza non è censurabile in cassazione per difetto di motivazione sui motivi rinunciati.
- L'effetto devolutivo dell'impugnazione, in presenza di rinuncia ai motivi, limita la cognizione del giudice d'appello ai soli profili non abbandonati dalle parti.
- L'accoglimento della pena concordata in appello non impone al giudice una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che risultino questioni non rientranti nella rinuncia ai motivi.
- La deduzione in sede di legittimità di vizi inerenti ai motivi rinunciati nel patteggiamento in appello è motivo non consentito e comporta l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26174/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26189/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26194/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26197/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26198/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_penale · 17 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 26199/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →