Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26194/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha convertito il ricorso per cassazione in appello cautelare e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, indicato come giudice competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Non vi è stata decisione nel merito sulla legittimità della misura o sulla richiesta di revoca, ma solo una statuizione sul corretto mezzo di impugnazione e sul giudice competente.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il soggetto sottoposto a misura cautelare personale ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino aveva respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il rimedio formalmente proposto non era corretto: contro il provvedimento che rigetta la revoca o la modifica di una misura cautelare personale non è esperibile il ricorso per cassazione, bensì l'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Il ricorrente, quindi, aveva adito il giudice di legittimità con un mezzo di impugnazione non consentito per quel tipo di provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale è impugnabile con appello cautelare, non con ricorso per cassazione.

  • art. 311 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è esperibile solo contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà personale, non contro i provvedimenti che negano la revoca o la modifica della misura.

  • art. 309, co. 7, c.p.p.

    Indica la competenza del Tribunale di Roma quale giudice cui trasmettere gli atti a seguito della conversione del ricorso in appello.

Massime di principio

  • Contro l'ordinanza che rigetta la revoca o la modifica di una misura cautelare personale non è ammissibile il ricorso per cassazione, ma il solo appello cautelare previsto dall'art. 310 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione in materia cautelare personale è circoscritto alle sole ordinanze genetiche che dispongono la misura restrittiva della libertà, non ai provvedimenti successivi di conferma o diniego della revoca.
  • Quando l'impugnazione è proposta con un rimedio non corretto, il giudice può qualificare l'atto secondo il suo contenuto sostanziale e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.