Cassazione Civile, Ordinanza n. 12328/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da gravi infiltrazioni d'acqua nei piani terra e interrato di unità immobiliari, ascritte in sede di merito a difetti di progettazione, direzione lavori e realizzazione della copertura. In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda ex art. 1669 c.c. per prescrizione e dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. proposta con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. La Corte d'appello ha invece ritenuto ammissibile la domanda ex art. 2043 c.c., considerando quella ex art. 1669 c.c. già riconducibile alla responsabilità extracontrattuale speciale, e ha condannato in solido le società convenute al risarcimento. I soccombenti in appello, indicati come soci della società cancellata dal registro delle imprese, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 1669, 2043, 183 e 189 c.p.c., sostenendo che la domanda ex art. 2043 c.c. fosse nuova, generica e proposta oltre il termine decadenziale relativo alla sola domanda ex art. 1669 c.c.; 2) vizio di procedimento e violazione degli artt. 106, 107, 167, 269, 270 e 272 c.p.c. per la mancata autorizzazione alla chiamata in causa del progettista e direttore dei lavori, con asserita lesione del diritto di difesa. La Cassazione, però, ha ritenuto assorbente il profilo della legittimazione del ricorso: i ricorrenti si erano limitati a qualificarsi come ex soci e successori della società estinta, senza allegare e provare di aver ricevuto beni in liquidazione e quindi di rispondere nei limiti di quanto riscosso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'eventuale successione dei soci nei rapporti della società estinta opera solo entro i limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, e richiede che il soggetto che impugna alleghi e provi tali circostanze. Nel caso concreto i ricorrenti si erano limitati a invocare la qualità di ex soci e di successori ex art. 110 c.p.c., senza dimostrare la sussistenza di attivo liquidatorio percepito. Per tale ragione la Corte non è entrata nel merito delle censure sulla novità della domanda ex art. 2043 c.c. e sulla mancata chiamata del terzo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Riconduce la responsabilità per gravi difetti dell'opera a una forma speciale di responsabilità extracontrattuale; nel caso concreto la Corte d'appello aveva ritenuto che la domanda fosse compatibile con il thema decidendum originario.
È richiamato come base della domanda risarcitoria ritenuta ammissibile in appello; i ricorrenti sostenevano che la domanda fosse nuova e generica.
La domanda ex art. 2043 c.c. era stata proposta con la memoria istruttoria, ed è proprio la sua introduzione in tale fase che i ricorrenti contestavano come inammissibile ampliamento del thema decidendum.
Richiamato dai ricorrenti nella doglianza sulla pretesa novità della domanda risarcitoria.
Invocato per la mancata chiamata in causa del terzo progettista/direttore dei lavori.
Invocato per la chiamata del terzo nel processo.
Richiamato insieme agli altri articoli processuali nella censura sul diritto di difesa e sulla gestione del contraddittorio.
Richiamato dai ricorrenti nella censura processuale sulla prova e sulla chiamata del terzo.
Richiamato dai ricorrenti nella medesima censura processuale.
Richiamato dai ricorrenti nella censura processuale.
La Corte precisa che la sola qualità di ex socio non basta a integrare la successione processuale; la successione richiede allegazione e prova della percezione di beni in liquidazione.
È richiamato come riforma che ha consolidato il fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'eventuale legittimazione del socio a proseguire o impugnare il giudizio richiede non solo la qualità di ex socio, ma anche l'allegazione e prova di aver ricevuto beni o utilità in sede di liquidazione, poiché la responsabilità è limitata a quanto riscosso.
- La mera qualificazione come successore della società estinta non è sufficiente a fondare la legittimazione ad causam: il soggetto che impugna deve dimostrare il presupposto fattuale della successione nei debiti sociali nei limiti di legge.
- Quando il ricorso è proposto da soggetti privi di adeguata legittimazione processuale, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- In tema di cancellazione della società, la successione dei soci nei rapporti sociali opera in modo limitato e intra vires, non come successione universale piena e automatica.
- Le questioni sulla novità della domanda e sulla gestione del contraddittorio restano assorbite se il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti.
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