Cassazione Civile, Ordinanza n. 13985/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.500,00 e disposta la confisca di un apparecchio rinvenuto presso un bar, per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c) e d), TULPS, in relazione all'assenza del nulla osta prescritto per apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro. Il destinatario della sanzione proponeva opposizione, ma il Tribunale e poi la Corte d'appello la ritenevano tardiva, perché l'ordinanza era stata notificata il 30/12/2015 e l'opposizione risultava iscritta a ruolo solo il 06/03/2017. Nel ricorso per cassazione l'interessato deduceva nullità della sentenza e vizio di motivazione, oltre a violazione degli artt. 112, 115 e 149 c.p.c., sostenendo che la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione sarebbe avvenuta solo il 06/02/2017 e che, pertanto, l'opposizione del 06/03/2017 sarebbe stata tempestiva. La censura era formulata in modo confuso e richiamava anche profili estranei alla causa; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e, per la parte relativa alla diversa data di notificazione, inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, perché contrastante con l'accertamento compiuto dal giudice di merito sulla rituale notificazione e sul perfezionamento per il destinatario al 10/01/2016.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata, rilevando che la motivazione della Corte d'appello era chiara e idonea a consentire il controllo logicogiuridico della decisione. Ha inoltre ritenuto inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, la diversa ricostruzione del ricorrente circa la data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, poiché tale assunto era smentito dall'accertamento del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di una somma in favore della cassa delle ammende, applicando l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 110, comma 9, lett. c) e d), TULPS
norma sostanziale posta a fondamento della sanzione amministrativa per assenza del nulla osta degli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
base formale delle doglianze di legittimità relative a nullità della sentenza e vizio di motivazione
richiamato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia o ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta infondata
richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle risultanze istruttorie, senza superare l'accertamento di merito
richiamato per contestare il momento di perfezionamento della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione
procedura camerale definita secondo proposta del consigliere delegato; la decisione conforme alla proposta ha fatto scattare le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4
norma che ha regolato la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione del ricorso
applicati per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La sentenza di merito non è nulla per vizio motivazionale quando espone in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto della decisione e consente il controllo sulla logicità del ragionamento del giudice.
- In cassazione è inammissibile la censura che prospetti una diversa ricostruzione fattuale senza confrontarsi in modo specifico con l'accertamento compiuto dal giudice di merito e senza un adeguato onere di autosufficienza.
- Quando la questione decisiva è la tardività dell'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione, la data di perfezionamento della notificazione per il destinatario è elemento centrale e, se accertata in fatto dal giudice di merito, non può essere liberamente sostituita da una diversa allegazione meramente assertiva.
- La decisione resa in conformità della proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle ordinarie spese di soccombenza.
- La tardività dell'opposizione rispetto al termine legale comporta il rigetto del ricorso che pretenda di rimettere in discussione un accertamento di merito già consolidato sulla notificazione dell'atto sanzionatorio.
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