Cassazione Civile, Ordinanza n. 02866/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (titolare marchio)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità del marchio altrui e il risarcimento dei danni per asserita contraffazione dei propri marchi nazionali e comunitari "Errea", "RA" e "RA ERREA SPORT", registrati per varie classi di prodotti, in particolare abbigliamento. Il tribunale aveva respinto le domande, ritenendo insussistente il rischio di confusione tra il segno "RA" del convenuto e i marchi della società, anche perché i segni della ricorrente erano utilizzati per prodotti sportivi, mentre il segno contestato era apposto su borse, scarpe, valigie e articoli in pelle estranei al settore sportivo. La corte d'appello aveva confermato la decisione, affermando che il nucleo distintivo dei marchi della ricorrente non era nella componente denominativa "RA", ma nella figura romboidale e nella denominazione "Errea", mentre le lettere "RA" erano evanescenti e non immediatamente intellegibili; aveva inoltre escluso la confondibilità sotto i profili fonetico, visivo e concettuale. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione degli artt. 12, lett. b), e 25 c.p.i., sostenendo che, trattandosi di marchi complessi, la comparazione avrebbe dovuto essere svolta analizzando tutte le componenti dei segni e valorizzando anche l'elemento alfabetico e le somiglianze concettuali e fonetiche, oltre al carattere distintivo e alla notorietà dei suoi marchi; 2) violazione degli artt. 20, lett. b), e 22 c.p.i., per il rigetto della domanda di contraffazione e per l'omessa pronuncia sulle sanzioni civili di cui agli artt. 124, 125 e 126 c.p.i.; 3) violazione dell'art. 2598 c.c., per l'esclusione dell'illecito concorrenziale confusorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminati congiuntamente, tutti i motivi, osservando che nei marchi complessi la valutazione va condotta sul segno nel suo insieme, ma l'impressione complessiva può essere influenzata da una o più componenti quando le altre abbiano rilievo trascurabile; pertanto era corretta la scelta della corte territoriale di concentrare il confronto sulla figura romboidale e sulla denominazione "Errea", reputando marginale la componente "RA". Ha poi precisato che la decisione impugnata non aveva negato in astratto la tutelabilità di segni alfanumerici, ma aveva ritenuto le lettere "RA" non immediatamente percepibili per via della loro stilizzazione all'interno del segno figurativo. Infine, ha ribadito che la valutazione di confondibilità dei segni e dell'affinità dei prodotti è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Nulla è stato disposto sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
art. 12, lett. b), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
La disciplina sulla nullità del marchio è richiamata nel quadro della valutazione del rischio di confusione tra segni; la Corte conferma che la comparazione dei marchi complessi va effettuata secondo l'impressione complessiva, potendo assumere rilievo centrale solo alcune componenti quando le altre siano trascurabili.
art. 25 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la nullità del marchio contestato; la Corte non ne accoglie la lettura, ritenendo corretta la valutazione di merito sulla mancanza di confondibilità.
art. 20, lett. b), d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
Richiamato in relazione al divieto di uso di segni simili per prodotti affini; la Corte lo applica indirettamente confermando il giudizio di insussistenza della contraffazione per assenza di confondibilità.
art. 22 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
Richiamato come norma posta a tutela del marchio contro l'uso confusorio di segni uguali o simili; la Corte conferma la valutazione negativa sulla confondibilità.
artt. 124, 125 e 126 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
Richiamati dalla ricorrente per le sanzioni e i rimedi conseguenti alla contraffazione; non trovano applicazione perché è esclusa la contraffazione stessa.
La Corte conferma l'esclusione dell'illecito concorrenziale confusorio, essendo escluso il rischio di confusione tra i segni e i prodotti considerati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei marchi complessi la comparazione deve riguardare il segno nel suo insieme, ma l'impressione complessiva può essere dominata da una o più componenti quando le altre siano prive di reale capacità distintiva o abbiano rilievo trascurabile.
- La valutazione della confondibilità tra marchi, compresa l'analisi dell'affinità dei prodotti e dei profili visivo, fonetico e concettuale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логica e giuridicamente corretta.
- La tutela del marchio e l'accertamento della contraffazione presuppongono un concreto rischio di confusione: se tale rischio è escluso, non possono trovare ingresso né le conseguenze risarcitorie né le sanzioni civili correlate.
- La mera presenza di elementi alfabetici all'interno di un marchio complesso non basta a fondare la confondibilità quando tali elementi non risultino immediatamente percepibili o risultino grafically marginali rispetto alle altre componenti distintive.
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