Cassazione Civile, Ordinanza n. 21229/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di una professionista, per il recupero dei contributi ritenuti dovuti sul reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2010. La Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio sotto un profilo, ma aveva accolto l’eccezione di prescrizione proposta in via incidentale dalla professionista, escludendo l’applicabilità della sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. perché non risultava provata l’intenzionalità specifica di occultare il debito contributivo; rilevava inoltre che l’obbligo contributivo alla Gestione separata era stato affermato solo recentemente dalla giurisprudenza di legittimità. L’INPS ricorreva per un solo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2941, n. 8, c.c., in relazione all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che il dolo di occultamento del debito dovesse desumersi dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell’INPS. Ha osservato che il giudizio sul doloso occultamento del debito contributivo, anche quando si discuta della mancata compilazione del quadro RR, è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La sola omissione del quadro RR non integra automaticamente occultamento doloso del debito. Non essendo stati allegati ulteriori elementi di fatto idonei a dimostrare l’occultamento intenzionale, il ricorso è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la professionista è risultata vittoriosa.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma non ritenuto violato dalla Corte
la sospensione della prescrizione richiede il doloso occultamento del debito; la Corte ribadisce che tale dolo non si presume dalla sola mancata compilazione del quadro RR
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
norma richiamata come fondamento dell’obbligo contributivo alla Gestione separata
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
norma richiamata in relazione alla disciplina del recupero/contribuzione alla Gestione separata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la verifica del doloso occultamento del debito è accertamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale
la Corte conferma che non vi è automatismo tra omissione dichiarativa e occultamento doloso
Massime di principio
- Ai fini della sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, non basta la mera omissione di un adempimento dichiarativo: occorre la prova di una specifica intenzione di nascondere il debito al creditore.
- La valutazione circa l’esistenza o meno del dolo nell’occultamento del debito contributivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- La mancata compilazione di un quadro dichiarativo relativo ai contributi non determina, di per sé sola, l’occultamento doloso del debito contributivo.
- Quando il creditore agisce per contributi previdenziali invocando la sospensione della prescrizione, deve allegare e dimostrare elementi ulteriori rispetto alla semplice omissione formale, idonei a provare l’occultamento intenzionale.
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