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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21229/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di una professionista, per il recupero dei contributi ritenuti dovuti sul reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2010. La Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio sotto un profilo, ma aveva accolto l’eccezione di prescrizione proposta in via incidentale dalla professionista, escludendo l’applicabilità della sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. perché non risultava provata l’intenzionalità specifica di occultare il debito contributivo; rilevava inoltre che l’obbligo contributivo alla Gestione separata era stato affermato solo recentemente dalla giurisprudenza di legittimità. L’INPS ricorreva per un solo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2941, n. 8, c.c., in relazione all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che il dolo di occultamento del debito dovesse desumersi dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell’INPS. Ha osservato che il giudizio sul doloso occultamento del debito contributivo, anche quando si discuta della mancata compilazione del quadro RR, è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale oggi previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La sola omissione del quadro RR non integra automaticamente occultamento doloso del debito. Non essendo stati allegati ulteriori elementi di fatto idonei a dimostrare l’occultamento intenzionale, il ricorso è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la professionista è risultata vittoriosa.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, non basta la mera omissione di un adempimento dichiarativo: occorre la prova di una specifica intenzione di nascondere il debito al creditore.
  • La valutazione circa l’esistenza o meno del dolo nell’occultamento del debito contributivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La mancata compilazione di un quadro dichiarativo relativo ai contributi non determina, di per sé sola, l’occultamento doloso del debito contributivo.
  • Quando il creditore agisce per contributi previdenziali invocando la sospensione della prescrizione, deve allegare e dimostrare elementi ulteriori rispetto alla semplice omissione formale, idonei a provare l’occultamento intenzionale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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