Cassazione Civile, Ordinanza n. 02913/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, fondato sull’omessa dichiarazione del reddito minimo previsto per le società non operative ai sensi dell’art. 30 della L. n. 724/1994. La società aveva impugnato l’atto e la CTP aveva accolto il ricorso; l’Ufficio aveva appellato, ma la CTR aveva confermato il primo grado rigettando l’impugnazione. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza, sostenendo che la CTR avesse richiamato una documentazione della contribuente senza spiegare perché fosse idonea a superare le contestazioni dell’Ufficio; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 30, commi 4-bis e 4-ter, L. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., deducendo che la presunzione di non operatività può essere vinta solo con prova rigorosa di oggettive situazioni impeditive del raggiungimento della soglia dei ricavi, prova che nel caso concreto sarebbe mancata, anche perché la sentenza non avrebbe chiarito la durata dei lavori né l’interessamento dell’intero compendio immobiliare e avrebbe attribuito rilievo irrilevante alla qualificazione contabile del bene.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, trattandoli congiuntamente, entrambi i motivi del ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata non indicava la documentazione ritenuta probante, non specificava la durata dei lavori di ripristino dell’immobile e non chiariva perché fosse irrilevante la diversa iscrizione del bene in bilancio. Tale carenza motivazionale non consentiva di verificare se il giudice di merito avesse correttamente applicato l’onere probatorio gravante sulla contribuente per superare la presunzione di non operatività. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1 d. lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto e agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria.
art. 36 d. lgs. n. 546 del 1992
norma sul contenuto della sentenza tributaria, evocata in relazione alla pretesa motivazione apparente.
richiamato per affermare che la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e non meramente assertiva.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione del giudice.
norma del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 30 c. 4-bis L. n. 724/1994
richiamato come disposizione che consente di superare la presunzione di non operatività solo con prova di oggettive situazioni impeditive.
art. 30 c. 4-ter L. n. 724/1994
richiamato insieme al comma 4-bis sul regime delle società non operative.
richiamato per ribadire che grava sulla contribuente l’onere di provare i fatti idonei a superare la presunzione di non operatività.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ritiene superata la presunzione di non operatività della società, deve indicare in modo concreto quali elementi documentali ha valutato e perché essi siano idonei a dimostrare l’esistenza di oggettive situazioni impeditive del raggiungimento della soglia di ricavi.
- La prova contraria alla presunzione di non operatività richiede un accertamento specifico e rigoroso dei fatti impeditivi dedotti dalla società, non essendo sufficiente una motivazione meramente assertiva o il generico richiamo a documentazione non descritta.
- In tema di società di comodo, l’onere della prova della sussistenza delle circostanze che giustificano il mancato conseguimento dei ricavi minimi grava sulla contribuente, e il giudice deve verificare puntualmente se tale onere sia stato assolto.
- La sentenza è viziata per motivazione apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie se la decisione dipende da valutazioni fattuali decisive come la durata dei lavori, l’inagibilità del bene e la rilevanza della sua iscrizione contabile.
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