Cassazione Civile, Ordinanza n. 24807/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un lavoratore volto a ottenere dall'INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) tramite il Fondo di garanzia, a seguito dell'insolvenza del datore di lavoro sottoposto ad amministrazione straordinaria. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'Istituto, valorizzando l'accertamento definitivo del rapporto di lavoro subordinato e dell'entità del credito in sede concorsuale, oltre a un modello SR 52 sottoscritto dal responsabile della procedura. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2, comma 1, L. n. 297/1982 e dell'art. 2114 c.c., sostenendo che l'accertamento della subordinazione compiuto in un giudizio al quale l'Istituto era rimasto estraneo non potesse essere vincolante nei suoi confronti e che dovesse valere l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 2, commi 1 e 8, L. n. 297/1982, degli artt. 2114, 2115 e 2116 c.c. e dell'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995, assumendo che la prescrizione dei contributi escludesse in radice la possibilità di applicare l'automaticità delle prestazioni e di far sorgere il diritto alla prestazione del Fondo, poiché non sarebbe più possibile la regolarizzazione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva in modo specifico tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non si era fondata solo sul preteso effetto vincolante del decreto di esecutività dello stato passivo, ma anche su ulteriori riscontri documentali; inoltre il ricorrente non aveva articolato censure specifiche sulle statuizioni processuali e sul necessario confronto con i precedenti di legittimità richiamati. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, per le prestazioni del Fondo di garanzia, il principio di automaticità delle prestazioni opera anche se i contributi non siano stati versati e siano poi prescritti, poiché non esiste una norma espressa che limiti in tal senso la tutela; la prescrizione dei contributi non può quindi precludere il diritto del lavoratore alla prestazione garantita. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità delle questioni, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, L. 29 maggio 1982, n. 297
disciplina il Fondo di garanzia per il TFR e il suo finanziamento; l'esecutività dello stato passivo che accerti esistenza e ammontare del credito comporta il subentro dell'INPS nel debito del datore insolvente, senza che l'Istituto possa opporre il limite della prescrizione dei contributi per negare la prestazione.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'autonomia del rapporto previdenziale, ma non ritenuto idoneo a introdurre un limite generale al principio di automaticità delle prestazioni nel caso del Fondo di garanzia.
menzionato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi in esso una base per escludere la prestazione del Fondo in ragione della prescrizione contributiva.
esprime il principio generale di automaticità delle prestazioni previdenziali; la Corte ribadisce che il limite della prescrizione opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge speciale e non si estende automaticamente alle prestazioni del Fondo di garanzia.
art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'irrilevanza della prestazione in presenza di contributi prescritti, ma non accolto dalla Corte come norma idonea a escludere il diritto del lavoratore al Fondo.
la Corte sottolinea che le doglianze di appello devono essere specifiche e confrontarsi con le rationes decidendi poste a base della decisione di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 27 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636
richiamato come esempio di disciplina speciale che limita espressamente l'automaticità nel solo settore dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti; non è applicabile in via generale al Fondo di garanzia.
art. 23-ter d.l. 30 giugno 1972, n. 267
citato quale norma che ha sostituito il precedente assetto dell'art. 27 r.d.l. n. 636/1939 nel settore pensionistico.
art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
richiamato per evidenziare che la tutela del Fondo di garanzia, in attuazione della direttiva europea, si estende anche ai contributi non adempiuti e prescritti in caso di insolvenza del datore di lavoro.
art. 5 della Direttiva 80/987/CEE
interpretato nel senso che l'obbligo di garanzia esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi contributivi del datore di lavoro.
art. 5 della Direttiva 2008/94/CE
richiamato in continuità con la direttiva precedente per confermare che la tutela dei lavoratori insolventi non può essere subordinata al pagamento dei contributi.
Massime di principio
- Per le prestazioni del Fondo di garanzia, il lavoratore non perde il diritto alla prestazione per il solo fatto che i contributi dovuti dal datore di lavoro non siano stati versati o siano prescritti, salvo una specifica previsione legislativa di segno contrario.
- Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ha valore generale, ma il limite della prescrizione dei contributi opera soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge speciale; non è desumibile in via generale dall'art. 2116 c.c.
- L'accertamento del credito del lavoratore compiuto in sede concorsuale può costituire il presupposto dell'intervento del Fondo di garanzia; tuttavia, nel giudizio di impugnazione occorre censurare specificamente tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La tutela del Fondo di garanzia va interpretata in modo coerente con la funzione solidaristica dell'ordinamento interno e con la disciplina eurounitaria sulla protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
- La specificità dei motivi d'appello e di ricorso per cassazione richiede il confronto puntuale con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, non essendo sufficiente una contestazione generica dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di merito.
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