Cassazione Civile, Ordinanza n. 24805/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva svolto attività per molti anni mediante una serie di contratti a termine diretti e, successivamente, tramite contratti di somministrazione con agenzia interinale, tutti riferiti alla medesima impresa utilizzatrice. Ha chiesto la declaratoria di nullità del primo contratto a termine e delle successive proroghe/rinnovi, la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e il pagamento delle differenze retributive. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo tardiva l’impugnazione per i contratti anteriori e, per l’ultimo rapporto, reputando legittima l’apposizione del termine anche in ragione della natura stagionale dell’attività e della dedotta carenza di legittimazione passiva dell’utilizzatore nei rapporti di somministrazione. Con il ricorso per cassazione sono state dedotte: (1) violazione delle norme sulla decadenza dall’impugnazione del contratto a termine, sostenendo che l’impugnazione dell’ultimo contratto della sequenza consente comunque di far valere l’abusiva reiterazione e il superamento del limite dei trentasei mesi, senza dover impugnare tempestivamente tutti i contratti precedenti; (2) violazione delle norme di interpretazione e valutazione delle prove, censurando l’omesso esame della questione sulla natura stagionale dell’attività e sulla rilevanza dell’accordo sindacale richiamato dalla Corte territoriale, nonché la motivazione sulla legittimazione dell’utilizzatore nei contratti di somministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, nella successione di contratti a termine e di somministrazione a termine, l’impugnazione tempestiva dell’ultimo contratto non impedisce al giudice di valutare incidenter tantum l’intera sequenza contrattuale ai fini dell’accertamento dell’eventuale abusiva reiterazione e del superamento del limite temporale rilevante. Ha inoltre ritenuto che le affermazioni della Corte d’appello sulla natura stagionale dell’attività e sulla legittimazione passiva dell’utilizzatore fossero svolte ad abundantiam, dunque non idonee a costituire autonome rationes decidendi; ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, cui è demandato un nuovo esame della controversia e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nelle due censure di merito
richiamato come disciplina della decadenza dall’impugnazione dei contratti a termine; la Corte ne limita l’effetto preclusivo rispetto alla valutazione incidentale dell’intera sequenza contrattuale
richiamato in relazione al termine di decadenza dell’impugnazione del contratto
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla successione di contratti di somministrazione a termine
art. 5 co. 4 bis D.lgs. n. 368/2001
richiamato quale limite temporale alla successione dei contratti a termine; la Corte considera rilevante, ai fini dell’accertamento, l’eventuale superamento del limite complessivo
art. 24 co. 1 Cost.
invocato a sostegno della tutela giurisdizionale contro la preclusione derivante dalla decadenza
art. 11 preleggi
richiamato nel motivo sull’interpretazione delle norme relative all’attività stagionale
art. 12 preleggi
richiamato nel motivo sull’interpretazione delle norme relative all’attività stagionale
invocato per contestare l’interpretazione della disciplina e dell’accordo collettivo sulla stagionalità
richiamato per censurare la valutazione delle risultanze probatorie
art. 5 co. 4 ter D.lgs. n. 368/2001
richiamato con riferimento alle assunzioni per attività stagionali e al rinvio al DPR n. 1525/1963
evocato come elenco tassativo delle attività stagionali richiamato dalla disciplina dei contratti a termine
Direttiva 2008/104/CE
la Corte richiama la finalità della direttiva sulla somministrazione di lavoro, nel senso di evitare elusioni mediante reiterazione abusiva delle missioni presso lo stesso utilizzatore
richiamato per il procedimento camerale di decisione dell’ordinanza
Massime di principio
- Nella successione di contratti a termine o di somministrazione a termine, l’impugnazione tempestiva dell’ultimo rapporto può consentire al giudice di esaminare l’intera sequenza contrattuale come antecedente storico, anche se i contratti precedenti siano ormai coperti da decadenza ai fini di una loro autonoma impugnazione.
- La decadenza dall’impugnazione dei singoli contratti anteriori non preclude l’accertamento dell’eventuale abusiva reiterazione dei rapporti quando tale verifica sia necessaria per stabilire la legittimità dell’ultimo contratto tempestivamente contestato.
- In tema di somministrazione di lavoro, l’eventuale valutazione di legittimità dell’ultima missione deve tenere conto della complessiva durata e sequenza delle missioni presso il medesimo utilizzatore, al fine di verificare se sia stato oltrepassato un limite temporale ragionevolmente compatibile con una esigenza temporanea.
- Le affermazioni del giudice di merito che non sorreggono il dispositivo e non si traducono in una autonoma sequenza decisoria fatto-effetto-norma non costituiscono rationes decidendi impugnabili in modo autonomo, sicché può ravvisarsi omessa valutazione del motivo di gravame.
- Quando una disciplina speciale rinvia alla nozione di attività stagionale, la sua applicazione richiede una specifica verifica della riconducibilità dell’attività concreta all’elenco normativo o alle fonti collettive rilevanti, non essendo sufficiente un richiamo apodittico all’accordo sindacale.
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