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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24920/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività come operaio alle dipendenze di una società appaltatrice nell'ambito di un appalto di servizi, fino al licenziamento intimato per cessazione dell'appalto. Egli sosteneva che il recesso fosse illegittimo perché, a suo dire, avrebbero dovuto essere applicate le procedure di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991; deduceva inoltre che il nuovo appaltatore non lo aveva assunto e che la causale addotta dalla società non era reale o comunque non integrava un valido motivo oggettivo. Chiedeva reintegrazione e risarcimento, o in subordine la tutela indennitaria. La Corte d'appello ha ritenuto che, in assenza di riassunzione da parte dell'impresa subentrante, non operasse l'eccezione di cui all'art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248/2007, ma ha comunque qualificato il recesso come illegittimo e non nullo, applicando la tutela indennitaria del d.lgs. n. 23/2015. In Cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza d'appello per asserita contraddittorietà della motivazione nella parte in cui aveva equiparato l'omissione della procedura alla violazione procedurale e dei criteri di scelta; dall'altro, la violazione delle norme sui licenziamenti collettivi e sul regime sanzionatorio del d.lgs. n. 23/2015, sostenendo che l'omissione totale della procedura avrebbe dovuto comportare una tutela più intensa. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo che, trattandosi di cessazione di appalto con riassunzione di tutti gli altri lavoratori e mancata riassunzione del solo ricorrente, non ricorrevano i presupposti per applicare la disciplina dei licenziamenti collettivi, dovendosi invece trattare il caso come licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore, ritenendo infondato il primo motivo e assorbito il secondo per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale. Ha accolto infatti il ricorso incidentale condizionato della società, cassando la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. La Suprema Corte ha stabilito che l'eccezione all'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi prevista per il subentro nell'appalto opera solo quando la riassunzione da parte dell'impresa subentrante abbia carattere collettivo e venga meno soltanto in caso di mancata riassunzione di almeno cinque lavoratori; se invece il lavoratore non riassunto è uno solo, la vicenda non può ricadere nella disciplina dei licenziamenti collettivi e il recesso va scrutinato come licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. n. 604/1966. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda alla luce della disciplina del licenziamento individuale, con statuizione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizi motivazionali

  • art. 24 L. n. 223/1991

    disciplina i licenziamenti collettivi; la sua applicazione è esclusa nella fattispecie del subentro nell'appalto solo al ricorrere dei presupposti dell'art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248/2007

  • art. 7, co. 4-bis, d.l. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008

    l'esclusione dell'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi presuppone la riassunzione del personale nell'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative; l'eccezione opera in chiave collettiva e non quando la mancata riassunzione riguardi un solo lavoratore

  • art. 3 L. n. 604/1966

    costituisce la disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo alla quale va ricondotta la fattispecie quando non ricorrono i presupposti del licenziamento collettivo

  • art. 3, co. 1, d.lgs. n. 23/2015

    richiamato dalla sentenza d'appello quale base della tutela indennitaria per licenziamento illegittimo

  • art. 10 d.lgs. n. 23/2015

    la sentenza d'appello vi legge un regime sanzionatorio differenziato per i licenziamenti collettivi: nullità solo per mancanza di forma scritta, tutela indennitaria per violazione di procedure o criteri di scelta

  • art. 2 d.lgs. n. 23/2015

    richiamato nel ricorso principale quale norma sul regime di nullità del licenziamento

  • art. 1418, co. 1, c.c.

    richiamato nel ricorso principale e nel ragionamento della Corte territoriale sulla nullità virtuale, ma non risolutivo nel caso di specie

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    invocato nel ricorso principale come criterio interpretativo

  • art. 4 CCNL multiservizi

    indicato come procedura seguita in sede di subentro dell'appalto, con accordo sul passaggio del personale all'impresa subentrante

Massime di principio

  • Nel subentro in un appalto di servizi, l'esclusione della disciplina dei licenziamenti collettivi opera solo se l'acquisizione del personale da parte dell'impresa subentrante avvenga effettivamente e in termini collettivi, a parità di condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva applicabile.
  • Se la mancata riassunzione riguarda un solo lavoratore, la vicenda non integra una fattispecie collettiva ai fini dell'art. 24 L. n. 223/1991, perché manca il presupposto minimo della pluralità dei licenziamenti; il recesso va quindi valutato come licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
  • La mancata osservanza della procedura di licenziamento collettivo non implica automaticamente nullità del recesso, quando la disciplina speciale prevede espressamente una tutela diversa e più limitata.
  • Ai fini del regime sanzionatorio, occorre distinguere tra omissione totale della procedura, violazione delle procedure e violazione dei criteri di scelta: la qualificazione delle conseguenze va fatta secondo la previsione specifica della legge speciale e non per mera analogia con ipotesi diverse.
  • In sede di legittimità, la censura di contraddittorietà della motivazione è infondata quando il percorso logico della sentenza di merito sia ricostruibile e la Corte territoriale abbia semplicemente attribuito alla medesima condotta un identico regime sanzionatorio sul piano degli effetti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaNullità

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