Cassazione Civile, Ordinanza n. 24803/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava un rapporto di lavoro privato e domande retributive proposte dal lavoratore nei confronti della società datrice. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al lavoratore. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi avverso la sentenza di appello, ma nelle more, dopo la richiesta di decisione ex art. 380-bis c.p.c., ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il lavoratore ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese con distrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia agli atti del ricorso in cassazione. Ha altresì condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. La motivazione sulle spese si fonda sui principi di causalità e della soccombenza virtuale, richiamando precedenti di legittimità in controversie analoghe.
Norme richiamate
Norma richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere delegato.
Norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio a seguito dell'istanza di decisione della parte ricorrente e per la riserva della motivazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo, anche se la causa è già stata avviata alla decisione.
- In caso di rinuncia del ricorrente, le spese possono essere poste a suo carico secondo i principi di causalità e di soccombenza virtuale, specie quando il ricorso risulti allineato a un orientamento di legittimità già consolidato sfavorevole alla parte rinunciante.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere disposta quando ne ricorrano i presupposti e la parte vittoriosa lo richieda o vi abbia interesse.
Come è indicizzato
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