Cassazione Civile, Ordinanza n. 24802/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da domande retributive proposte da due lavoratori nei confronti della società datrice di lavoro e accolte sia in primo grado sia in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione favorevole ai lavoratori. Dopo la richiesta di decisione del ricorso, la ricorrente ha però depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione, prendendo atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità. I controricorrenti hanno aderito alla rinuncia e chiesto la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidandole in euro 2.200,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti. La decisione si fonda sulla rinuncia agli atti e sui principi di causalità e soccombenza virtuale.
Norme richiamate
È richiamato per la proposta di definizione del ricorso in camera di consiglio in quanto ritenuto infondato.
È richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio a seguito dell'istanza della ricorrente.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per la riserva della motivazione da parte del Collegio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche quando la causa sia già stata trattenuta per la decisione.
- In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante secondo i principi di causalità e della soccombenza virtuale, specie se il ricorso si colloca in un quadro giurisprudenziale consolidato sfavorevole alla ricorrente.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario presuppone la relativa dichiarazione e può essere disposta nella sentenza che definisce il giudizio estinto.
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