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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24924/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento e notificazione relativo a plurime violazioni riscontrate in un centro sportivo nel periodo gennaio 2015-dicembre 2016. Gli enti previdenziali avevano contestato la qualificazione data dal giudice di primo grado ai rapporti instaurati con alcuni lavoratori, sostenendo che le prestazioni rese non fossero riconducibili ai compensi agevolati per attività sportiva dilettantistica ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ma integrassero rapporti di lavoro subordinato soggetti a obbligo contributivo e assicurativo. La società, ricorrente in cassazione, ha articolato tre motivi, denunciando: violazione dell'art. 116 c.p.c., degli artt. 1176, 2222 e 2094 c.c., nonché di varie norme fiscali e circolari amministrative, per sostenere che le attività svolte fossero comunque ricomprese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; violazione delle medesime norme per contestare l'esclusione della natura non professionale dei compensi; infine, violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., dell'art. 67 TUIR, dell'art. 35, comma 5, d.l. 207/2008 e dell'art. 5 d.lgs. 38/2000, lamentando che la corte d'appello non avesse distinto la posizione di un singolo collaboratore, asseritamente non ancora retribuito e non specificamente inciso dall'appello degli enti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente impostati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dalla corte territoriale, la quale aveva motivatamente accertato che le attività svolte erano mere mansioni materiali di pulizia, guardiania, custodia, irrigazione e, al più, saltuaria prenotazione campi e informazioni all'utenza; aveva inoltre ritenuto che tali prestazioni non rientrassero nella formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, fossero rese in regime di subordinazione per la presenza di eterodirezione, orari predeterminati e turnazione organizzata dalla società, e presentassero carattere professionale per continuità, abitualità e significatività dei compensi. La Corte ha quindi confermato il principio per cui l'agevolazione di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR non opera automaticamente in favore di soggetti formalmente dilettantistici, ma richiede la verifica concreta dei requisiti della prestazione e dell'assenza di subordinazione e professionalità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché non indicava con precisione dove e quando le circostanze dedotte fossero state introdotte nel giudizio di merito, né riproduceva gli atti di appello e la statuizione del primo giudice, impedendo così il controllo del preteso vizio di ultrapetizione. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore di INAIL e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale invocato nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali in sede di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di ultrapetizione richiede specifica indicazione degli atti e delle statuizioni che si assumono violate.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento.

  • art. 2094 c.c.

    la subordinazione si accerta in base agli indici di eterodirezione e organizzazione eteronomamente imposta della prestazione.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura autonoma delle prestazioni.

  • art. 67, comma 1, lett. m), TUIR

    l'esonero fiscale e contributivo opera solo per compensi corrisposti per prestazioni rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, non per prestazioni materiali estranee o rese professionalmente o in rapporto di lavoro dipendente.

  • art. 69 TUIR

    menzionato come limite monetario dei compensi agevolati.

  • art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008

    richiamato quale base normativa dell'ampliamento dell'attività sportiva dilettantistica, ma non tale da prescindere dalla verifica concreta dei requisiti applicativi.

  • art. 5 d.lgs. n. 38/2000

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ne ricavi una diversa conclusione decisoria.

  • art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986

    non configura un'esenzione automatica: chi la invoca deve provare che la prestazione sia riferita alla formazione, didattica, preparazione o assistenza dell'attività sportiva dilettantistica, resa senza professionalità e senza rapporto di lavoro dipendente.

  • art. 53 TUIR

    l'esercizio di arti e professioni coincide con l'attività abituale, ancorché non esclusiva, di lavoro autonomo.

  • art. 50 TUIR, lett. c)

    i compensi derivanti dall'esercizio professionale di attività coordinate e continuative sono assimilati al lavoro dipendente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    disciplina il procedimento camerale in cassazione richiamato nell'ordinanza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'agevolazione prevista per i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non opera automaticamente per il solo fatto che il soggetto erogante sia formalmente affiliato al CONI o qualificato come società dilettantistica; occorre verificare in concreto la natura delle prestazioni rese.
  • Per escludere la natura di redditi diversi e riconoscere l'obbligo contributivo, il giudice deve accertare se le attività siano realmente riconducibili alla formazione, didattica, preparazione o assistenza dell'attività sportiva dilettantistica e se manchino i requisiti della non professionalità e dell'assenza di subordinazione.
  • La subordinazione si desume dagli indici dell'eterodirezione, dell'organizzazione eteronomamente imposta dei turni e degli orari, della natura esecutiva e ripetitiva delle mansioni e della mancanza di autonomia gestionale del prestatore.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l'apprezzamento del materiale istruttorio e delle testimonianze resta riservato al giudice di merito.
  • La denuncia di ultrapetizione o di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una critica specifica e autosufficiente, con puntuale indicazione degli atti processuali e delle statuizioni di merito pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioLavoroPrevidenzaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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