Cassazione Penale, Sentenza n. 36193/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari per reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) e estorsione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. (rischio di reiterazione) in relazione agli artt. 125, 292 comma 2 lett. c) c.p.p. e agli artt. 629 e 640-bis c.p. Il ricorso lamentava motivazione illogica e congetturale del giudice del riesame: secondo la difesa il rischio di recidiva non sussisterebbe perché l'attività del CAF è cessata, il reddito di cittadinanza è stato abolito, i fatti risalgono in gran parte al 2019-2020 e non sarebbero state indicate specifiche circostanze che rendano concreto il pericolo di reiterazione; inoltre il precedente in materia di stupefacenti, per il quale l'indagato aveva usufruito della messa alla prova, non sarebbe idoneo a dimostrare pericolosità attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione prognostica del giudice del riesame che, avendo riscontrato serialità e professionalità delle condotte (almeno 35 truffe con organizzazione e apparato concorsuale, uso di procacciatori, minacce per il recupero dei compensi), ha ritenuto concreto e attuale il rischio di reiterazione ex art. 274 lett. c) c.p.p. La Corte ha precisato che l'attualità del pericolo è una valutazione prognostica che non richiede l'esistenza di occasioni imminenti di commissione del reato, e che la cessazione dell'attività del CAF e l'abolizione del reddito di cittadinanza non neutralizzano automaticamente il rischio quando permangono capacità organizzative e reti di contatti utili a delinquere. Ha inoltre ritenuto rilevante, ai fini della prognosi, il precedente in materia di stupefacenti anche se soggetto a messa alla prova, come elemento indicativo di propensione a reati lucrogenetici. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; l'ordinanza impugnata (che aveva disposto gli arresti domiciliari) rimane pienamente efficace.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte rileva che il procedimento si è svolto in tale forma
codice di procedura penale, art. 274, lett. c)
art. 274, comma 1, lett. c)
L'attualità del pericolo di reiterazione è requisito prognostico e non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di recidiva; il giudice deve valutare modalità delle condotte, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale, con approfondimento proporzionale alla distanza temporale dai fatti
Frode per il conseguimento di erogazioni pubbliche mediante falsa documentazione; la Corte conferma la gravità indiziaria data la serialità e l'apparato organizzativo rilevato
Un precedente per violazioni in materia di stupefacenti, ancorché sfociato in messa alla prova, può concorrere alla valutazione della propensione a delinquere e quindi alla prognosi di rischio di reiterazione per reati di altra natura
codice di procedura penale, artt. 125 e 292 comma 2 lett. c)
art. 125; art. 292, comma 2, lett. c)
Norme richiamate dalla difesa con riferimento a censura di motivazione e valutazione delle esigenze cautelari; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze di errata applicazione
Richiamato nel ricorso; la Corte non ha ritenuto che la normativa richiamata fosse stata applicata erroneamente dal giudice del riesame
Regolamento esecuzione cod. proc. pen., art. 28
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Disposizione di carattere esecutivo e amministrativo per gli adempimenti conseguenti alla pronuncia; la Corte manda gli atti alla cancelleria per tali adempimenti
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo ex art. 274 lett. c) c.p.p. è valutazione prognostica: non serve dimostrare occasioni imminenti, ma la concreta possibilità di reiterazione valutata sul complesso degli elementi (modalità, serialità, apparato organizzativo, personalità e rete di contatti).
- La serialità, la professionalità e l'esistenza di un apparato organizzativo facilitano la valutazione di pericolosità e giustificano misure cautelari anche se parte dell'attività è cessata o alcune condizioni oggettive sono mutate (es. abolizione di un beneficio).
- Precedenti o procedimenti pendenti, anche se conclusisi con misure alternative (es. messa alla prova), possono comunque concorrere alla formazione della prognosi di recidiva se indicano una propensione a delitti per profitto.
- La difesa che contesta la prova della pericolosità deve proporre elementi concreti (es. certificato del casellario, prove della cessazione delle reti di contatti, concrete modifiche del contesto) per smentire la valutazione prognostica del giudice della cautela.
- Il giudice delle misure deve motivare tenendo conto del tempo intercorso dai fatti: maggiore è la distanza temporale, più articolata deve essere l'analisi della sussistenza del rischio di reiterazione.
- La cessazione di un'attività illecita non determina automaticamente l'inesistenza del pericolo di recidiva quando permangono capacità e risorse (contatti, know-how, rete) idonee a facilitare fenomeni analoghi.
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