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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01754/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia per perenzione della custodia cautelare in carcere disposta il 23/01/2025, chiedendone la retrodatazione al 12/03/2024 ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che si tratta di una "contestazione a catena" rispetto a una precedente ordinanza custodiale emessa il 4/03/2024 ed eseguita il 12/03/2024. Nel dettaglio: in due procedimenti distinti a carico di SORVILLO erano contestati elementi di associazione di tipo mafioso e più tentate estorsioni su archi temporali parzialmente sovrapposti; la difesa ha dedotto (i) l'esistenza di un nesso teleologico/di finalità tra reati assunti in atti diversi e l'unitarietà del reato permanente associativo, e (ii) che gli elementi indizianti rilevanti per la seconda ordinanza (in particolare una intercettazione del 20/06/2022) erano già presenti nel primo fascicolo, per cui la desumibilità ab origine avrebbe dovuto giustificare la retrodatazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Napoli perché i giudici di merito hanno applicato erroneamente un criterio richiedente la "doppia partecipazione" dell'indagato al reato-mezzo e al reato-fine per riconoscere il nesso teleologico, in contrasto con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (che non richiedono identità di autori per il nesso teleologico). Inoltre la Corte ha censurato il Tribunale per non aver adeguatamente accertato e motivato se l'associazione contestata nei due procedimenti fosse effettivamente la stessa (ossia frazioni temporali dello stesso reato permanente) o se si trattasse di consorterie distinte: verifica decisiva ai fini della retrodatazione. La Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale affinché, in motivazione chiara e verificabile, accerti l'identità o la diversità delle associazioni, riesamini il profilo della connessione teleologica senza pretendere identità soggettiva degli autori e valuti le conseguenze sulla retrodatazione e sulla perenzione della misura. L'annullamento è limitato all'ordinanza impugnata e non comporta immediata remissione in libertà; è stata disposta la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la retrodatazione delle ordinanze cautelari; la Corte chiarisce che, per ordinanze emesse in procedimenti diversi, la retrodatazione richiede o una connessione qualificata (continuazione o nesso teleologico) con elementi desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza, oppure, se i fatti non sono connessi, che gli elementi della seconda siano già desumibili al momento della prima e che la separazione dei procedimenti sia dovuta a scelta discrezionale non giustificata del PM.

  • art. 12, cod. proc. pen.

    Regola la connessione fra procedimenti: la continuazione richiede un programma criminoso unitario e identità soggettiva dei partecipi; il nesso teleologico richiede la finalizzazione della condotta di un reato al compimento/occultamento di un altro, senza richiedere identità degli autori.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sull'associazione mafiosa; nella motivazione assume rilievo per valutare se il reato associativo sia un reato permanente e se i proventi estorsivi siano stati finalizzati all'agevolazione/continuazione dell'associazione.

  • Sez. U., n. 23166 del 28/05/2020 (Mazzitelli)

    Giurisprudenza nomofilattica richiamata per distinguere continuazione e nesso teleologico: definisce i requisiti del programma criminoso unitario e chiarisce che il nesso teleologico non richiede identità degli autori tra reato-mezzo e reato-fine.

  • Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Pronuncia fondamentale sulla "contestazione a catena" e sui casi in cui la retrodatazione può operare fra procedimenti diversi; sottolinea il ruolo della desumibilità degli elementi indizianti e della discrezionalità del PM nella separazione dei procedimenti.

  • Sez. 5, n. 49224 del 06/06/2017 (Anastasio)

    Citata nella vicenda per la distinzione fra finalità agevolatrice e nesso teleologico; la Corte però avverte che tale precedenza non può essere usata per reintrodurre il requisito della doppia partecipazione che le Sezioni Unite escludono.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Norma formale-amministrativa richiamata in ordine agli adempimenti consequenziali dell'annullamento del provvedimento (trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario per quanto di competenza).

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione di una misura cautelare emessa in procedimento diverso è necessario dimostrare una connessione qualificata (continuazione o nesso teleologico) ovvero che gli elementi della seconda misura fossero già desumibili al momento della prima e che la separazione dei procedimenti sia dovuta a scelta discrezionale del PM.
  • Il nesso teleologico non richiede identità soggettiva tra gli autori del reato-mezzo e del reato-fine: rileva che la condotta sia oggettivamente finalizzata all'esecuzione o occultamento dell'altro reato e l'orientamento finalistico dell'autore.
  • Per la continuazione è necessaria la prova di un programma criminoso unitario e, quando rilevante, l'identità soggettiva dei partecipi; non basta la semplice affinità o ripetizione di condotte.
  • In sede di cassazione la verifica si limita alla logicità, coerenza e completezza della motivazione di merito: errori di fatto o valutazioni alternative non sufficiano, salvo omissioni, contraddizioni o illogicità decisive.
  • Quando si sospetta la "contestazione a catena" il giudice deve esaminare e motivare espressamente se le associazioni/consorterie nei diversi procedimenti sono la stessa entità (stessa struttura, leadership, base territoriale e continuità operativa) o se sono realtà distinte.
  • Se gli elementi probatori utili erano già presenti nel fascicolo della prima ordinanza la desumibilità va valutata tenendo conto della disponibilità della fonte probatoria e non solo dell'elaborazione successiva in un'informativa di sintesi.

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