Cassazione Civile, Ordinanza n. 24696/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro l'annullamento di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2007. La controversia riguardava la qualificazione fiscale di incentivi commerciali corrisposti da una casa automobilistica a un concessionario: secondo l'Ufficio si trattava di bonus qualitativi soggetti a IVA ex art. 3 d.P.R. 633/1972, mentre la CTR li aveva qualificati come bonus di natura mista, con prevalente collegamento a obiettivi quantitativi e con condizionamento anche al rispetto di standard qualitativi. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3, primo comma, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente interpretato il contratto tra le parti e che i bonus dovessero essere assoggettati a IVA come corrispettivi di prestazioni qualitative.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e ha quindi rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato il principio già affermato in giurisprudenza in tema di bonus misti corrisposti al concessionario, ricondotti al regime degli abbuoni o sconti ex art. 26, secondo comma, d.P.R. 633/1972 quando lo sconto sia funzionalmente collegato al raggiungimento di obiettivi quantitativi e al rispetto di obbligazioni qualitative non autonome. La diversa tesi dell'Agenzia richiedeva una nuova interpretazione del contratto inter partes, censura inammissibile perché formulata in modo generico e priva della specifica indicazione di quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati; inoltre il ricorso non rispettava il principio di autosufficienza, non essendo stato integralmente trascritto né specificamente indicato il contratto rilevante negli atti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della curatela fallimentare.
Norme richiamate
art. 3, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Invocato dall'Agenzia per sostenere la soggezione a IVA dei bonus qualificati come corrispettivi di prestazioni qualitative; la Corte non ne accoglie la lettura perché il caso è ricondotto alla diversa disciplina degli sconti/abbuoni quando il bonus abbia natura mista e non autonoma prestazione qualitativa.
art. 26, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale regime fiscale applicabile agli abbuoni o sconti quando i bonus commerciali siano collegati in concreto a obiettivi quantitativi e a condizioni qualitative funzionali e non autonome.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale; la Corte osserva che la censura, in realtà, mirava a una diversa ricostruzione del contenuto contrattuale, non consentita nei termini prospettati.
Sono richiamati come canoni legali di interpretazione contrattuale; per dedurne la violazione in cassazione occorre indicare specificamente quali regole siano state disattese e in che modo, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa del contratto.
Massime di principio
- In tema di IVA, i bonus commerciali corrisposti al concessionario possono essere sottratti alla disciplina del corrispettivo di una prestazione imponibile quando, in concreto, abbiano natura mista e siano funzionalmente collegati al raggiungimento di obiettivi quantitativi, con condizioni qualitative non autonome ma accessorie e strumentali all'esigibilità dello sconto.
- La qualificazione della volontà negoziale e del contenuto delle clausole contrattuali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici richiede la specifica indicazione delle norme interpretative violate e delle ragioni dello scostamento, non essendo ammissibile una mera proposta di interpretazione alternativa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura presuppone l'esame di un contratto non integralmente riprodotto o specificamente localizzato negli atti, in violazione del principio di autosufficienza.
- Quando la prestazione qualificativa non ha autonomia ma è soltanto funzionale al conseguimento del risultato quantitativo, lo sconto riconosciuto al concessionario va valutato secondo la disciplina fiscale degli abbuoni o sconti e non come autonoma prestazione imponibile.
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