Cassazione Civile, Ordinanza n. 12308/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di tre docenti, assunti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con successivi contratti a tempo determinato nel comparto scuola, di ottenere le differenze retributive derivanti dall'applicazione della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva per anzianità di servizio. La Corte d'appello di Torino aveva confermato la condanna della Regione, ritenendo che, in base alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, i docenti a termine dovessero essere trattati in modo non meno favorevole dei docenti di ruolo, perché le mansioni erano sostanzialmente identiche; aveva inoltre computato ai fini dell'anzianità utile i soli periodi di servizio effettivamente prestati e aveva esteso il riconoscimento anche al periodo di prova per due docenti poi immessi in ruolo. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 485 e 526 d.lgs. 297/1994 e della clausola 4, sostenendo che l'assenza di titolo abilitante, di idoneità o di specializzazione per il sostegno rendeva non comparabili i docenti supplenti rispetto ai docenti di ruolo; 2) analoga violazione con riferimento ai periodi di supplenza saltuaria, contestando il computo del solo servizio effettivo; 3) violazione delle medesime norme e della clausola 4 quanto al riconoscimento delle differenze retributive anche per il periodo di prova dei due docenti poi assunti a tempo indeterminato, osservando che quel periodo rientra già in un rapporto a tempo indeterminato e che la domanda non riguardava la ricostruzione di carriera.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo e ha rigettato i primi due. Ha ritenuto infondate le censure della Regione sulla comparabilità tra docenti precari e docenti di ruolo: nel settore scolastico la clausola 4 dell'Accordo quadro impone il riconoscimento dell'anzianità maturata dal personale a termine ai fini della progressione stipendiale, e né la mancanza del titolo abilitante né il carattere saltuario delle supplenze valgono, di per sé, a giustificare un trattamento economico deteriore. È stata invece ritenuta fondata la doglianza relativa al periodo di prova dei due docenti immessi in ruolo, perché la tutela eurounitaria contro la discriminazione riguarda il confronto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili, non tra categorie di lavoratori già assunti a tempo indeterminato; inoltre, la domanda originaria atteneva alle condizioni economiche in pendenza di rapporto a termine e non alla ricostruzione di carriera successiva all'immissione in ruolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla posizione di Giovanni Barenghi e Piero Cassius, con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese; per Federica Bellotto il ricorso è stato sostanzialmente respinto e la Regione è stata condannata alle spese in suo favore. Viene anche richiamato, per la sua posizione, un giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione di legittimità.
Norme richiamate
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
consente il richiamo per relationem della motivazione del precedente di legittimità ritenuto conforme.
riguarda la ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo; la Corte distingue tale disciplina dalla domanda di adeguamento stipendiale in costanza di rapporto a termine.
richiamato dalla Regione tra le norme che disciplinano il computo dei servizi scolastici, ma non ritenuto decisivo per escludere la tutela richiesta.
richiamato dalla Regione tra le norme che disciplinano il computo dei servizi scolastici, ma non ritenuto decisivo per escludere la tutela richiesta.
richiamato dalla Regione tra le norme che disciplinano il personale scolastico, ma non ritenuto idoneo a giustificare la disparità di trattamento.
art. 11, comma 14, l. n. 124/1999
il criterio dei 180 giorni è ritenuto riferibile alla ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo, non al computo della progressione stipendiale del docente a termine.
clausola 4, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e comparabili lavoratori a tempo indeterminato; nel settore scolastico comporta il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale, ma non si estende a discriminazioni interne tra lavoratori già assunti a tempo indeterminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel comparto scuola, il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato impone di riconoscere ai docenti precari l'anzianità di servizio effettivamente maturata ai fini della progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo, quando le mansioni svolte siano sostanzialmente identiche.
- La mancanza del titolo abilitante, di per sé, non integra una ragione oggettiva sufficiente a escludere la comparabilità tra docente precario e docente di ruolo ai fini del trattamento economico fondato sull'anzianità di servizio.
- Il carattere saltuario o temporaneo delle supplenze non basta a giustificare un diverso trattamento retributivo se la prestazione resa è sostanzialmente omogenea a quella del personale stabilmente assunto.
- La clausola di parità di trattamento per i rapporti a termine non si applica a controversie che, in realtà, riguardino la disparità tra categorie di lavoratori già assunti a tempo indeterminato, come nel caso del periodo di prova successivo all'immissione in ruolo.
- La domanda di adeguamento stipendiale per anzianità maturata in costanza di rapporto a termine è distinta e autonoma rispetto all'azione di ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo; i criteri propri di quest'ultima non possono essere automaticamente trasposti alla prima.
- Nei rapporti di durata, il giudicato esterno può precludere la riesamina di questioni giuridiche comuni già decise con sentenza passata in giudicato, anche per periodi successivi, se la questione resta identica.
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