Sentenza del 22/01/2024 n. 2160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato a tassazione, per il 2003, maggiori IRES, IVA e IRAP, disconoscendo le fatture passive emesse da Time Service S.r.l. per asseriti servizi di intermediazione nel procacciamento di clienti esteri. Secondo l’accertamento, tali prestazioni erano oggettivamente inesistenti e le fatture si inserivano in un sistema fraudolento del gruppo riconducibile ad A.A., con movimentazioni finanziarie dirette a simulare l’effettività delle operazioni. Apogeo aveva impugnato l’avviso deducendo vizi formali e sostanziali. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Roma, la CTR del Lazio, con sentenza n. 6553/2014 depositata il 4 novembre 2014, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione e confermato la legittimità dell’accertamento. In Cassazione Apogeo ha proposto quattro motivi: violazione delle regole di valutazione delle prove e delle presunzioni; omesso esame di fatti decisivi e carenze motivazionali; violazione dell’onere della prova sulle operazioni inesistenti; nullità per motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c. e non ha avuto accoglimento quanto alle presunzioni: la censura non indicava in modo puntuale quale requisito di gravità, precisione o concordanza fosse stato applicato erroneamente e si risolveva in una contestazione della ricostruzione dei fatti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: i fatti indicati erano stati comunque considerati dalla CTR, la ricorrente non ne aveva dimostrato la decisività e la critica mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove. Il terzo motivo è stato rigettato: l’Amministrazione aveva fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni, mentre fatture regolarmente registrate e pagamenti bancari non bastavano, da soli, a provare che i servizi fossero stati effettivamente resi. Anche il quarto motivo è stato rigettato, perché la motivazione della CTR esponeva un percorso logico comprensibile e non era né apparente né inesistente. Apogeo è stata condannata a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile quando il giudice si discosta dalle regole legali di valutazione della prova o attribuisce a una prova un valore vincolante non previsto. Non basta lamentare che il giudice abbia apprezzato male le risultanze probatorie.
la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura nel caso in cui il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni
La violazione dell’onere della prova ricorre se il giudice assegna l’onere alla parte sbagliata; non ricorre soltanto perché la parte contesta il modo in cui il giudice ha valutato le prove.
qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La censura in Cassazione è possibile se si individua e dimostra che i fatti concreti non soddisfano uno o più requisiti delle presunzioni. La mera proposta di una diversa inferenza o ricostruzione fattuale non costituisce falsa applicazione della norma.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"
Per denunciare l’omesso esame occorre individuare un fatto storico discusso, indicarne la fonte e dimostrare che il suo esame avrebbe potuto determinare un esito diverso. Non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esaminato o valorizzato singoli elementi probatori.
Art. 36 del d.P.R. n. 546/1992
il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.
La motivazione determina nullità solo se manca il nucleo minimo che rende comprensibili le ragioni della decisione; un difetto di mera sufficienza o una motivazione non condivisa dalla parte non bastano.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi idonei, anche presuntivi, a dimostrare che la prestazione fatturata non è stata eseguita. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l’effettività dell’operazione.
- La fattura, la regolare registrazione contabile e il pagamento tracciabile non dimostrano, da soli, che il servizio sia stato realmente reso: possono essere strumenti utilizzati per conferire apparenza di regolarità a un’operazione fittizia.
- In Cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura degli indizi o delle prove. La contestazione delle presunzioni deve spiegare precisamente perché i fatti accertati non soddisfino i requisiti di gravità, precisione o concordanza.
- Il vizio di omesso esame richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non coincide con l’omessa menzione o con la diversa valutazione di singole prove.
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto, sia apparente o presenti contraddizioni irriducibili o incomprensibilità obiettiva. La parte non può ottenere la cassazione limitandosi a definirla insufficiente o poco persuasiva.
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