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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31224/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (officina)

La controversia

Il proprietario di un'autovettura aveva convenuto in giudizio l'autofficina presso cui il veicolo era rimasto ricoverato per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva causati da una grandinata verificatasi quando l'auto si trovava ancora nei locali dell'officina. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello l'autofficina aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della pretesa risarcitoria, sul rilievo che non fosse stata provata in modo sufficiente l'esistenza e la riconducibilità dei danni all'evento atmosferico mentre il mezzo era in custodia. Con il ricorso per cassazione il proprietario ha dedotto: 1) violazione degli artt. 345 e 348-bis c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché la controparte avrebbe sollevato solo in appello contestazioni nuove sulla prova del danno, e perché il giudice d'appello avrebbe invertito l'onere probatorio ponendolo a carico dell'attore invece che del depositario; 2) ulteriori violazioni in tema di deposito e prova dell'inadempimento, rimaste assorbite; 3) nullità della sentenza per asserita introduzione di nuove eccezioni in appello. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando le difese dell'appellato come mere contestazioni della pretesa e non come eccezioni nuove, e ha escluso che il Tribunale avesse invertito l'onere della prova, avendo invece valutato il materiale probatorio e rilevato la mancata dimostrazione del danno e della sua riferibilità al periodo di custodia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la contestazione della fondatezza della domanda e della riconducibilità del danno all'evento grandinigeno costituiva mera difesa, non soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 345 c.p.c. Ha inoltre chiarito che non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice non attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, ma si limita a valutare negativamente le prove offerte. Il Tribunale aveva fondato il rigetto sulla insufficienza del materiale istruttorio: i danni non erano stati specificamente allegati nell'atto introduttivo, la documentazione fotografica non consentiva di identificare con certezza i danni lamentati e mancava una tempestiva contestazione al momento della riconsegna del veicolo. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammissibili nuove eccezioni, mentre restano proponibili le mere difese che si limitano a contestare la pretesa avversaria.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce a una parte diversa da quella onerata per legge; non quando si limita a valutare negativamente le prove offerte.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non oggetto di un'autonoma ratio decisoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro di censura per la dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per distinguere tra violazione dell'onere della prova e valutazione delle prove.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In appello è ammissibile la mera difesa con cui la parte si limita a contestare la fondatezza della domanda, mentre il divieto dell'art. 345 c.p.c. riguarda le sole nuove eccezioni in senso stretto, fondate su fatti estintivi, modificativi o impeditivi non già emersi dagli atti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice ponga l'onere probatorio a carico della parte sbagliata; non ricorre, invece, se la decisione deriva dalla valutazione negativa delle prove raccolte.
  • Se il danneggiato non allega in modo specifico il pregiudizio e non fornisce una prova idonea della sua esistenza e della sua riconducibilità al periodo di custodia del convenuto, la domanda risarcitoria può essere rigettata per difetto di prova del fatto costitutivo.
  • La contestazione non tempestiva dei danni al momento della riconsegna del bene e l'assenza di immediata reazione processuale possono costituire elementi valutativi, insieme agli altri, per escludere la prova del nesso tra evento dannoso e custodia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità del custodeDeposito
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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