Cassazione Penale, Sentenza n. 49278/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Do Value spa ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di dichiarare inopponibile nei suoi confronti la confisca irrevocabile dell'immobile gravato da ipoteca. Il ricorso sosteneva che le disposizioni in materia di tutela del terzo del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) si applicano anche alle confische disposte in ambito penale al di fuori del codice penale, e dunque anche alla confisca per equivalente disposta ex art. 12‑bis d.lgs. 74/2000; che l'art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen. e l'art. 52 del d.lgs. 159/2011 devono essere letti in senso estensivo; e che la situazione andava valutata concretamente anche in relazione alle misure di sequestro adottate ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. Il punto centrale era la tutela del terzo titolare di crediti o garanzie (ipoteca) che si dichiara di buona fede e di aver agito con diligenza e affidamento incolpevole.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il principio per cui le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 in materia di tutela dei terzi si applicano anche alle confische disposte ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000. La Corte ha affermato che la confisca non estingue automaticamente diritti reali o crediti anteriori quando il terzo prova la propria buona fede e l'affidamento incolpevole (interpretabili come l'adempimento degli obblighi di informazione e di accertamento con un livello di diligenza medio, commisurato al caso concreto). Poiché il giudice dell'esecuzione non aveva compiuto la verifica concreta della buona fede e dell'affidamento incolpevole del ricorrente, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame affinché il giudice valuti gli elementi di fatto disponibili e la diligenza posta in essere dalla società ricorrente.
Norme richiamate
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 52
L'art. 52 riconosce che la confisca non pregiudica i diritti di credito e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro ove ricorrano determinate condizioni; la Corte ha ritenuto che tale principio, pur riferito alla confisca di prevenzione, esplica un principio generale applicabile anche ad altre tipologie di confisca, compresa la confisca per equivalente prevista dall'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 104‑bis
art. 104‑bis disp. att. cod. proc. pen.
L'ordinanza di merito aveva ritenuto che l'applicazione delle norme del codice antimafia ai terzi fosse limitata alle ipotesi espressamente richiamate (art. 240‑bis c.p. e rinvii). La Cassazione ha invece seguito l'orientamento giurisprudenziale che estende la tutela del terzo anche alle confische previste da fonti esterne, superando una lettura limitativa di tale disposizione.
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 12‑bis
art. 12‑bis d.lgs. 74/2000
Norma che prevede la confisca per equivalente nei reati tributari; la Corte ha ritenuto che le tutele del terzo (buona fede, affidamento incolpevole) debbano trovare applicazione anche alle confische disposte su questa base normativa.
Riferimento normativo richiamato nell'argomentazione sul campo di applicazione delle norme antimafia; la Corte ha precisato che l'applicazione delle tutele del terzo non può essere vincolata esclusivamente ai casi richiamati dall'art. 104‑bis, e che il principio vale anche oltre l'ambito di tale art.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U, Sent. n. 9/1999 Bacherotti; Sez. 3, Sent. n. 39201/2020; Sez. 3, Sent. n. 38608/2019 Italfondiario)
La Corte richiama precedenti che affermano il principio secondo cui la confisca non estingue diritti di terzi estranei che dimostrino buona fede e affidamento incolpevole: necessario un livello di diligenza medio del terzo, e non una concezione eccessivamente rigida della buona fede; tali orientamenti giurisprudenziali costituiscono la base per estendere la tutela anche alle confische tributarie.
Massime di principio
- Le disposizioni del codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e il principio di tutela del terzo (buona fede e affidamento incolpevole) possono applicarsi anche alle confische per equivalente disposte ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000, non essendo limitati esclusivamente ai casi espressamente richiamati da norme attuative.
- La confisca non determina automaticamente l'estinzione dei diritti reali o dei crediti anteriori: il terzo può ottenere tutela se prova di aver agito con buona fede e con un livello di diligenza media commisurata all'operazione.
- La buona fede va valutata concretamente e non astrattamente: è necessario dimostrare le verifiche e i comportamenti (informazione, accertamento) posti in essere al momento dell'acquisizione del diritto o della garanzia.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare e motivare specificamente l'esistenza o meno della buona fede e dell'affidamento incolpevole del terzo; la mancata valutazione concreta comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio.
- Per i terzi interessati è fondamentale conservare documentazione a data certa, dimostrare le verifiche compiute e l'assenza di colpa (negligenza o imprudenza) per ottenere la tutela contro la confisca.
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