Cassazione Penale, Sentenza n. 49040/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
DENARO impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 4 I. n. 409 del 1989, deducendo: 1) intervenuta prescrizione; 2) vizio procedurale per la trattazione dell'udienza del 07/09/2021 nonostante la tempestiva comunicazione via e-mail dell'impedimento con certificato medico; 3) vizio di motivazione sulla responsabilità penale; 4) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., contestando altresì che l'attività fosse organizzata e continuativa (anche per il trasferimento delle vincite ai clienti).
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che al momento della sentenza d'appello il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso; tuttavia l'inammissibilità del ricorso ha reso irrilevante il successivo decorso. Sui motivi: il primo è stato ritenuto generico e non confrontato con il percorso argomentativo della sentenza impugnata (l'irregolarità dell'indirizzo e-mail usato dalla difesa impediva comunque l'esame tempestivo); le censure sulla responsabilità sono state considerate richiesta di rivalutazione del merito in presenza di una "doppia conforme" (prima e seconda decisione coerenti) e dunque inammissibili; la mancata applicazione dell'art. 131-bis è stata ritenuta motivata dalla Corte territoriale valorizzando la natura continuativa e stabile dell'attività illecita nell'esercizio gestito dall'imputato. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e DENARO condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 4 I. n. 409 del 1989
La norma è stata applicata quale fattispecie penale contestata al ricorrente (illecita raccolta di scommesse/attività connesse). La condanna si fonda sulla valutazione della stabile organizzazione dell'attività illecita all'interno dell'esercizio commerciale.
La norma (circostanza attenuante della concessione di benefici per ravvedimento o per collaborazione? qui valutata come norma sul trattamento sanzionatorio) non è stata applicata perché i giudici territoriali hanno ritenuto l'attività caratterizzata da continuità e stabilità: ciò esclude l'applicabilità della forma attenuata richiamata nella specifica motivazione del giudice.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutte le sospensioni: occorre verificare se, al momento della pronuncia impugnata, il termine sia effettivamente decorso; tuttavia l'inammissibilità dell'impugnazione può rendere irrilevante il decorso successivo.
- Se si deduce un legittimo impedimento tramite e-mail è essenziale usare l'indirizzo e le modalità corretti e dimostrare tempestività: errori formali possono precludere l'accoglimento dell'istanza.
- Gli appelli devono confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; censure generiche o prive di specificità sono inammissibili.
- In presenza di una "doppia conforme" (motivazione congruente di primo e secondo grado) il ricorso per cassazione che richieda una rivalutazione dei fatti è spesso inammissibile: la Corte di legittimità verifica correttezza di diritto e motivazione, non riesamina il merito.
- Per ottenere benefici o misure attenuanti ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (o norme analoghe) è necessario dimostrare l'assenza di carattere continuativo e stabile dell'attività illecita; la dimostrazione della natura occasionale può essere decisiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, in caso, versamento alla Cassa delle Ammende: bisogna valutare il rischio economico dell'impugnazione infondata o formalmente viziata.
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