Cassazione Penale, Sentenza n. 49198/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo disposto dal GIP di Verona (15/05/2023), deducendo inosservanza ed errata applicazione di norme di diritto processuale (artt. 257, 321, 324 c.p.p.) e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Hanno sostenuto l'assenza del "fumus commissi delicti" in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio (artt. 648 e 648-bis c.p.), evidenziando che non risultano vendite o trasferimenti di denaro accertati, che le somme rinvenute erano giustificate come risparmio leciti derivanti dall'attività di badanti svolta dai ricorrenti (in particolare somme tratte dal conto intestato a Valentina) e che non è stata rispettata la ragionevolezza temporale né la proporzione tra somme sequestrate e redditi dichiarati.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili rilevando che il sindacato in Cassazione sulle ordinanze del riesame in materia di provvedimenti reali è limitato alla sola violazione di legge (art. 325, comma 1 c.p.p.) od alla totale mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli (nel riesame) abbia svolto un'ampia e congrua motivazione, valutando le contestazioni difensive e gli elementi probatori (prelievi, corrispondenza fra conto e denaro rinvenuto, modalità di detenzione, consistenza dei beni di pregio e della somma in contanti) e abbia fornito adeguati argomenti indiziari circa la possibile provenienza illecita delle somme. Ha inoltre considerato affrontata e respinta la questione della sproporzione e della ragionevolezza temporale. Pertanto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma sostanziale richiamata per la fattispecie di ricettazione; la Corte ha ritenuto che sussistessero indizi idonei a ricollegare gli elementi materiali al reato astrattamente contestato
art. 648-bis c.p.
Norma sostanziale relativa al reato di riciclaggio; considerata congiuntamente all'art. 648 per valutare il "fumus commissi delicti" alla base del sequestro
art. 257 c.p.p.
Norma processuale richiamata dai ricorrenti come violata; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione di legge nelle motivazioni del giudice del riesame
art. 321 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti (presumibile riferimento a vizi del provvedimento cautelare); la Corte ha limitato il proprio sindacato ai profili di legge e di motivazione previsti dall'art. 325 c.p.p.
art. 324 c.p.p.
Invocato dai ricorrenti in ordine a possibili errori nel provvedimento; la Corte non ha ravvisato violazioni di legge che giustificassero l'annullamento
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma sulla sintesi del motivo in cassazione; la Corte osserva che il ricorso è stato formulato nei limiti necessari per la motivazione ai sensi di tale articolo
art. 325, comma 1 c.p.p.
Fondamentale ai fini del sindacato della Cassazione: limita l'esame delle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali alla sola verifica della violazione di legge (o della totale mancanza di motivazione), circoscrivendo il controllo di merito
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle ordinanze del riesame in materia di provvedimenti reali è strettamente limitato alla verifica di violazioni di legge o alla totale mancanza di motivazione (art. 325 c.p.p.); non è consentito un ampio riesame di merito.
- Per il sequestro preventivo è sufficiente il "fumus commissi delicti" (astratta sussunzione del fatto in una fattispecie), purché sorretto da concreti e persuasivi elementi indiziari; non è necessario provare definitivamente la colpevolezza.
- La semplice proposta di una versione alternativa da parte della difesa, priva di allegazioni documentali o di indizi concreti che smentiscano la provenienza lecita dei beni, è inadeguata a superare il quadro indiziario sottostante il sequestro.
- Quando si contesta la provenienza lecita di somme in contanti, è richiesto un collegamento probatorio puntuale (es. movimenti bancari riconducibili al contante rinvenuto); la dimostrazione generica di redditi e professione può non essere sufficiente se la consistenza del denaro è incompatibile con gli elementi dichiarati.
- La valutazione della proporzione e della ragionevolezza temporale del sequestro rientra nell'analisi del giudice del riesame; in Cassazione può essere sindacata solo se emergono vizî di legge o motivazione del tutto carente.
- Per impugnare con successo un provvedimento cautelare reale occorre allegare concretamente perché la motivazione è insufficiente o contraddittoria, e non limitarsi a censure generiche; documenti e spiegazioni specifiche aumentano la possibilità di successo.
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