Cassazione Penale, Sentenza n. 49047/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Perillo è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 (conv. in l. n. 26/2019) per aver, quale percettore del reddito di cittadinanza dal 13/05/2019, omesso di comunicare all'INPS l'avvio di rapporti di lavoro dipendente presso vari ristoranti. Ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) che la norma incriminatrice sarebbe stata abrogata dall'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e che la Corte di merito non ha risposto a tale eccezione; (2) insufficiente prova della condotta, atteso che il teste non avrebbe escluso l'avvenuta comunicazione all'INPS; (3) riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) per importi modesti e breve durata dell'attività; (4) riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. in relazione agli importi percepiti e alla riduzione del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna: il primo motivo è infondato perché l'abrogazione disposta dalla L. n. 197/2022 produce effetto solo dal 1 gennaio 2024, per cui l'art. 7 d.l. n. 4/2019 era ed è rimasto applicabile; l'art. 2 c.p. non rileva per effetto della clausola di postergazione e, in ogni caso, il rimedio in caso di effettiva abrogazione resta l'azione davanti al giudice dell'esecuzione (art. 673 c.p.p.); il secondo motivo è inammissibile perché articolato in fatto e la merito ha ritenuto provata l'omessa comunicazione; il terzo motivo è generico o inammissibile: la Corte territoriale ha correttamente escluso la causa di non punibilità per tenuità avendo rilevato ripetute omissioni (quattro occasioni) e precedenti, elementi idonei a integrare l'abitualità; il quarto motivo è infondato perché la Corte di merito ha individuato i periodi lavorativi (complessivi 43 giorni) e ha adeguatamente motivato l'esclusione della circostanza attenuante in assenza di specifica prova che il lucro fosse di speciale tenuità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato anche al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 2019
Norma incriminatrice che sanziona l'omessa comunicazione all'INPS, entro 15 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, delle variazioni di reddito o patrimonio da parte del percettore del reddito di cittadinanza; qui applicata per omessa comunicazione di avvio di rapporti di lavoro
Legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023)
Ha disposto l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del d.l. n. 4/2019 ma con efficacia differita al 1 gennaio 2024; pertanto la disposizione penale è rimasta operativa fino a tale data
Codice Penale
Principio di non punibilità per fatti che successivamente non costituiscono più reato e disciplina della permanenza del giudicato quando il fatto sia ancora astrattamente sussumibile in altra fattispecie; qui precisato che il richiamo non muta l'applicabilità della norma fino alla data di efficacia dell'abrogazione
Codice di Procedura Penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Criteri di impugnazione in Cassazione utilizzati dal ricorrente per dedurre violazioni di legge e motivazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili o generici perché trattavano fatti valutati in sede di merito
Codice Penale
Speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, subordinata alla sussistenza congiunta della modesta offensività e della non abitualità del comportamento; esclusa nel caso per la reiterazione delle omissioni e i precedenti del ricorrente
Codice Penale
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'entità del danno o del pericolo ai fini della tenuità; utilizzato come riferimento per valutare se il vantaggio fosse di speciale tenuità
Codice Penale
Circostanza attenuante richiamata dal ricorrente in relazione al lucro conseguito; la Corte ha escluso la sua applicazione avendo ritenuto che gli importi e la ripetizione delle omissioni non consentivano il riconoscimento
Codice di Procedura Penale
Rimedio previsto per chiedere la rimozione della sentenza di condanna allorché la norma incriminatrice venga successivamente abrogata, fatto salvo che il comportamento sia ancora astrattamente sussumibile in altri reati
Massime di principio
- Quando una legge abroga una norma penale è necessario verificare la data di efficacia dell'abrogazione: se l'abrogazione è differita la norma rimane applicabile fino alla data indicata
- Il principio di non punibilità ex art. 2 c.p. non opera automaticamente se la legge abrogante dispone espressamente una decorrenza futura dell'effetto abrogativo
- La Cassazione non riesamina i fatti: le deduzioni basate su valutazioni probatorie che ricadono nella sfera del merito sono inammissibili se non formulate come specifiche questioni di diritto
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede contemporaneamente la modesta offensività e la non abitualità; violazioni ripetute o precedenti penalmente rilevanti ostano al riconoscimento
- Per ottenere attenuanti o l'esclusione della rilevanza penale per il basso vantaggio economico, il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'esiguità del lucro e l'assenza di effetti sulla revoca o riduzione del beneficio
- Se in futuro la norma incriminatrice viene definitivamente abrogata, l'interessato può agire davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; tuttavia la condotta può rimanere rilevante se è ancora astrattamente punibile sotto altra fattispecie
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